Detrazione per spese di ristrutturazione dell’abitazione principale – Può fruirne la donataria della casa ristrutturata?












Siamo due coniugi separati legalmente ma conviventi: mio marito mi ha donato l’abitazione in cui viviamo trattenendo per sé il diritto di abitazione, da cinque anni lui usufruisce delle detrazioni per la ristrutturazione dell’immobile in cui viviamo, ma essendo rimasto senza lavoro vorrei sapere se le detrazioni di cui sopra posso detrarle io che sono la donataria.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla singola unità immobiliare e sulle relative pertinenze, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione, donazione, diritto di abitazione o comodato).

Pertanto dalla data in cui è stata iscritta nei pubblici registri immobiliari la donazione dell’immobile, suo marito ha continuato a fruire del beneficio della detrazione in qualità di familiare (coniuge giudizialmente separato) convivente del possessore dell’immobile oggetto dell’intervento, avendone egli sostenuto le spese con fatture e bonifici a lui intestati; oppure in qualità di detentore di un diritto di abitazione sull’immobile.

Dal momento in cui suo marito diventa incapiente alla detrazione, la stessa può essere fruita dal proprietario dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione edilizia.

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16 Gennaio 2019 · Giorgio Valli