Detrazione d’imposta per ristrutturazione di un immobile donato

Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico, detrazioni e deduzioni fiscali












Mio marito ha usufruito dal 2014 per la ristrutturazione di un immobile a me donato nel 2013, del credito d’imposta, adesso ci siamo separati e lui ha cambiato residenza: vorrei sapere (con l’accordo di marito) se posso usufruire io stessa della continuazione di quel credito d’imposta.

Le fatture relative alla ristrutturazione erano tutte intestate a mio marito.

La normativa vigente prevede che possono usufruire della detrazione per ristrutturazione edilizia tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento e cioè proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari o comodatari. La condizione vincolante è che il soggetto che fruisce delle detrazioni abbia sostenuto le spese di ristrutturazione.

Tuttavia, l’articolo 16–bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

La norma prevista per la compravendita si estende, per analogia, anche all’ipotesi di donazione, se nell’atto non è esplicitamente previsto che lei non possa fruire delle rate annuali residue del bonus fiscale.

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1 Marzo 2019 · Giorgio Valli