DOMANDA
Mi sta capitando una cosa molto strana: dopo aver pattuito un saldo e stralcio con una finanziaria, dopo aver effettuato il bonifico e dopo aver ricevuto la liberatoria, mi sono visto recapitare a distanza di 10 gg il decreto ingiuntivo dall’ufficiale giudiziario che gli stessi mi dissero avrebbero fatto bloccare. Come mi devo comportare?
RISPOSTA
Bisogna innanzitutto verificare se le è stata rilasciata la liberatoria per l’intero importo del debito (quello indicato nel decreto ingiuntivo), e se l’accordo sottoscritto consista effettivamente in una transazione a saldo stralcio (ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile) o rappresenti, invece, esclusivamente una anticipazione su quanto dovuto.L’articolo 1236 (debito rinunciato) stabilisce, infatti, che solo la dichiarazione) del creditore di rimettere il debito (residuo all’accordo sottoscritto) estingue l’obbligazione.In altre parole, bisogna verificare se l’importo indicato nel decreto ingiuntivo non sia proprio uguale alla differenza fra quanto originariamente dovuto dal debitore e la somma corrisposta tramite bonifico, cioè se la finanziaria creditrice non abbia adito il giudice per vedersi riconosciuto il diritto ad esigere, coattivamente, il debito residuo.Quanto sopra nell’ipotesi di mala fede della controparte. Più semplicemente, invece, potrebbe essere capitato che la finanziaria creditrice abbia avviato la procedura di recupero crediti giudiziale e non abbia fatto in tempo a bloccarla dopo aver raggiunto l’accordo di rimborso con il debitore, ed il tribunale, come d’obbligo, le abbia notificato il titolo esecutivo emesso. Per avviare il recupero coattivo il creditore dovrebbe, comunque, notificarle un atto di precetto, cosa che, nell’ipotesi più favorevole di buona fede, non farà mai.
Il problema è questo: l’opposizione a decreto ingiuntivo va effettuata entro 40 giorni dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, e quindi bisogna decidere se affidare la questione ad un avvocato, adesso, oppure attendere l’eventuale notifica del precetto e, solo al verificarsi del malaugurato evento, procedere con opposizione al precetto.Nel secondo caso, meno dispendioso, ci sarà, tuttavia, sempre un titolo esecutivo in giro a carico del debitore, che una eventuale successiva cessionaria del credito (non informata di quanto accaduto) potrebbe acquisire e far valere; mentre opponendosi a decreto ingiuntivo eliminerà il problema alla radice.Insomma, andrà necessariamente consultato un avvocato che, esaminando le carte (liberatoria rilasciata dal creditore, contenuto del contratto di accordo transattivo a saldo stralcio sottoscritto dalle parti, decreto ingiuntivo) le consiglierà la strategia migliore da intraprendere,
17 Ottobre 2020 - Ludmilla Karadzic
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