Debiti e donazione/vendita di una quota di immobile di proprietà del debitore – Quali possibili azioni del creditore del donante/venditore?





In caso di donazione della quota di proprietà del debitore bisogna tener conto di quanto disposto dall'articolo 2929 bis del codice civile





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Ho trovato nella buca-lettere da parte di un ufficiale giudiziario un invito per mio marito o chi per lui al ritiro di un decreto ingiuntivo del tribunale locale, dal suo ufficio esecuzioni e protesti per conto di una società che acquista crediti deteriorati.

1) Mio marito è invalido al 100% causa malattia e gode di pensione di euro 680 + assegno d’invalidità di euro 331 per un totale di netti 1014 euro circa, su cui grava trattenuta di euro 170.
Quando lavorava aveva quinto + delega su stipendio che poi non fu più pagata da INPS quando gli fu assegnata pensione d’invalidità. INPS eliminò la delega per dare spazio alla continuazione di pagamento del vecchio quinto ‘rideterminato’, e dato che di contanti non ne avevamo nè allora come adesso, non riuscimmo ad estinguerla.

2) Io pensionata anzianità con euro 1340 netti su cui grava trattenuta quinto di euro 250.

3) Al momento attuale le sue 3 sorelle gli hanno fatto firmare un preliminare di un atto di vendita dell’appartamento della madre ( vedova) defunta qualche anno fa, con caparra di euro 8000 alla sorella che gestisce la vendita e le pratiche ‘extra’ di migliorie varie, dato che stanno facendo anche il 110 %.
La casa è vetusta, e nonostante queste migliorie riuscirà a ricavarne forse.. 9000 euro.

Volevo chiedervi, stante che noi abitiamo in casa arredata e non abbiamo assolutamente liquidità ma solo una auto vecchia di vent’anni, quale sarà l’Iter consentito alla società ovvero, quali saranno gli importi pignorabile per me e marito?

Il ricavato della casa verrà totalmente sequestrato dalla società?
Lui vorrebbe tentare prima di ritirare il decreto ingiuntivo, di donare la sua parte alla sorella che si occupa della vendita, dato che al momento è quella che sta tirando fuori i soldi per tutto.
E’ possibile ? Cosa ci consigliate

Per quanto attiene il punto 1) la pensione del marito debitore è impignorabile: la pensione di anzianità della moglie non è in gioco per debiti del marito. Tuttavia, dal momento che il coniuge debitore risulta comproprietario in quota di un immobile con le tre sorelle, il creditore potrebbe chiedere l’espropriazione della quota, la divisione fisica dell’immobile per ricavare un appartamento da assegnare al debitore (da espropriare successivamente), oppure la vendita dell’intero immobile: tutto dipende dall’importo del debito e dal valore del cespite espropriando.

Quello che si può dire è che il preliminare di compravendita fatto sottoscrivere al debitore dalle 3 sorelle è assolutamente irrilevante per i creditori del promittente venditore e che anche dopo una eventuale vendita definitiva della quota di proprietà, il creditore, entro cinque anni dall’atto di compravendita può far dichiarare nulla l’alienazione ex azione revocatoria (articolo 2901 codice civile). Il ricavato di una eventuale espropriazione dell’immobile andrà ripartito fra i quattro comproprietari e l’importo spettante al debitore servirà a coprire, fino a completa capienza, il credito azionato.

Il decreto ingiuntivo va comunque ritirato per prendere conoscenza del contenuto (che è sempre cosa buona e giusta) e anche perché potrebbe risultare utile ad un eventuale professionista chiamato ad assistere legalmente il debitore (la notifica dell’atto non ritirato, infatti, si perfezionerebbe comunque correttamente per compiuta giacenza).

Per quanto attiene l’eventuale donazione della quota di proprietà dell’immobile alle sorelle, l’importante è sapere che il creditore:

  1. quando l’atto dispositivo del debitore a titolo gratuito (conferimento al fondo patrimoniale o donazione) abbia per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, sia compiuto successivamente al sorgere del credito, il creditore, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, può promuovere comunque l’esecuzione forzata (l’espropriazione). Infatti, il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità (fondo patrimoniale) o di alienazione a titolo gratuito (donazione, trasferimento immobiliare in sede di separazione o divorzio, concessione di ipoteca volontaria) che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia (revocazione dell’atto dispositivo del debitore), se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto dispositivo a titolo non oneroso è stato trascritto (articolo 2929 bis del codice civile).
  2. in caso di compravendita o donazione endo familiare, ipotizzato il coinvolgimento del terzo acquirente (è sufficiente che l’acquirente sia al corrente dei debiti del venditore e in caso di vendita endo familiare la circostanza è presunta), risulta sempre esperibile l’azione revocatoria dell’atto di trasferimento di proprietà a titolo oneroso o donativo, finalizzata a rendere inefficace il trasferimento dei proprietà stesso e rendendo possibile l’espropriazione del terzo acquirente o donatario entro cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto nei Pubblici Registri Immobiliari (articolo 2901 e 2902 del codice civile.

Il consiglio è quello di disfarsi della proprietà immobiliare al più presto, incrociando le dita e sperando che passino al più presto i termini temporali in cui il creditore potrà agire ex articoli 2901 e 2929 bis del codice civile.

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11 Marzo 2023 · Patrizio Oliva

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