DOMANDA
Sono titolare di un contratto di locazione residenziale da molti anni con regolarità del pagamento canone: qualche tempo addietro, per delle problematiche personali riconosciute dal locatore, sono state interrotte alcune mensilità ed è stato firmato un accordo secondo il quale i canoni non versati sarebbero stati saldati prima del rilascio dell’appartamento. A inizio gennaio il locatore è deceduto e non si riesce a capire chi sia il nuovo intestatario dell’appartamento poiché risulta ancora il locatore deceduto sebbene sia già conclusa la fase notarile successione testamentaria e conseguente riunione di usufrutto. Il locatore deceduto ha due figli, eredi, in contrasto tra loro. Inerente al versamento affitto hanno consegnato al sottoscritto copia di un c/c, mediante richiesta a mano firmata, dove versare i canoni; entrambi però non sono intestatari dell’immobile in locazione. Il quesito che vorrei porre è: gli affitti risulteranno regolarmente pagati? chi dovrà riscuotere le mensilità in sospeso del precedente accordo firmato? chi restituirà al sottoscritto, ovvero commuterà in mensilità affitto, le tre mensilità cauzionali consegnate al locatore all’atto della firma contratto?
RISPOSTA
ll conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell’erede legittimo e legittimario è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull’attribuzione dell’eredità (Corte di cassazione, ordinanza 8581/2012).
Prima della divisione ereditaria e di eventuali rinunce all’eredità, i due legittimari, figli del de cuius, in qualità di partecipanti alla comunione ereditaria (cosiddetti comunisti) dovranno e potranno esercitare i diritti del defunto ed assolvere agli obblighi a cui il defunto sarebbe stato chiamato in vita.
27 Gennaio 2021 - Piero Ciottoli
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