Decadenza delle rateizzazione con Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER)





Il beneficio decade in caso di mancato pagamento delle rate del piano di ammortamento: il numero di rate varia con il periodo della rateizzazione





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Nel maggio del 2020 ho chiesto una rateizzazione con ader per 72 rate, pagate le rate iniziali non sono riuscito a pagarne altre, oggi mi arriva l’intimazione di pagamento in 5 giorni che per me è impossibile farlo: ho provato a rateizzare di nuovo, ma non mi viene concesso. Come posso risolvere? La somma è di 16 mila euro, possono ipotecare casa e pignorarla visto che oltre all’appartamento ho pure una quota indivisa su un altro appartamento con i miei fratelli?

Il beneficio della rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento: per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive – per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive – per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al primo gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

la decadenza dal beneficio della rateazione comporta l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Quando la casa di residenza non è l’unica proprietà del debitore esattoriale, il concessionario della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro (articolo 76, comma 1 lettera b, Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973).

L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria (anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione immobiliare) purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (articolo 77, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973).

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9 Giugno 2022 · Paolo Rastelli

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