Debitore censito in Centrale Rischi (CR) Banca d’Italia e accordo a saldo stralcio con la finanziaria creditrice » Come viene gestito il rinnovo mensile della segnalazione





Accordo a saldo stralcio con la finanziaria creditrice: come viene gestito il rinnovo mensile della segnalazione





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Risulto segnalato in sofferenza preso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e sto per concludere un accordo a saldo stralcio con la finanziaria creditrice: come evolverà la mia posizione nella Centrale Rischi? Il mio debito verrà cancellato?

Va innanzitutto premesso che i creditori vigilati dalla Banca d’Italia sono obbligati a segnalare mensilmente le posizioni dei debitori inadempienti alla Centrale Rischi (CR) gestita dalla stessa Banca d’Italia.

Le segnalazioni non vengono più rinnovate (ma permangono nel sistema per ulteriori 36 mesi) solo quando il credito viene integralmente rimborsato oppure ceduto a società specializzate nella gestione dei crediti in sofferenza (NPL – Not Performing Loans).

Particolarmente articolato è il quadro della gestione delle segnalazioni in CR in occasione di un accordo transattivo a saldo stralcio intervenuto fra creditore e debitore.

La Banca d’Italia (Comunicazione del 19 giugno 2020), relativamente agli accordi transattivi a saldo e stralcio”, ha fornito significativi chiarimenti riguardo alle modalità segnaletiche alle quali gli intermediari partecipanti alla Centrale dei Rischi devono attenersi:

a) se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le “sofferenze”. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta;

b) se l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace, la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale. In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”. Nelle date contabili successive, l’intermediario segnala nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata concordata;

c) se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” viene effettuata per il valore dell’importo non riscosso e con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata il credito è estinto.

Dunque, in occasione di un accordo transattivo a saldo stralcio la segnalazione non viene più rinnovata mensilmente al momento in cui l’estinzione parziale trova efficacia, anche se permangono visibili per ulteriori tre anni sia il dato positivo dell’estinzione parziale, sia quello negativo relativo all’importo non riscosso (pari alla differenza fra il debito originario e quello rimborsato a saldo stralcio).

In sintesi, l’intermediario, anche quando addiviene ad una definizione transattiva liberatoria, in relazione a crediti classificati a sofferenza, è sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione: è infatti espressamente previsto che i rimborsi parziali del credito, anche a seguito di transazione liberatoria, comportano una corrispondente riduzione dell’importo segnalato.

Per ovviare a tale inconveniente (la presenza di un dato negativo rilevabile negli ultimi tre anni a ritroso decorrenti dalla data di efficacia dell’estinzione parziale a saldo stralcio) nell’accordo va esplicitamente dichiarata la rinuncia del creditore alla differenza tra importo dovuto e importo corrisposto ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile.

Infatti, l’articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l’obbligazione. In pratica, il creditore può dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato” e l’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 6751/13) ha stabilito che è illegittima la segnalazione in Centrale Rischi riguardante la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore se il debito residuo è stato rinunciato per effetto di un accordo transattivo concluso con il creditore.

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2 Luglio 2021 · Ornella De Bellis

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