Debito per tributi locali dovuti e non versati e pignoramento unica casa – Differenza fra la riscossione dei tributi mediante ruolo e quella con ingiunzione fiscale





Non tutti i Comuni italiani si avvalgono delle regole di riscossione mediante ruolo previste dal DPR 602/1973: molti ricorrono all'ingiunzione fiscale





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Ho dei debiti di IMU con due comuni in Emilia Romagna, il totale è di 95 mila euro e i comuni creditori mi hanno fatto delle rateizzazioni che faccio fatica a pagare e mi dicono che non possono fare altro: volevo sapere, qualora non riuscissi a pagare mi possono pignorare la prima casa? Oppure devono sottostare alle regole e limiti come per esempio agenzia entrate e riscossione?

La fonte legislativa che regola l’espropriazione immobiliare di tipo esattoriale da parte del concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER, ex Equitalia) è l’articolo 76 del DPR 602/1973, Titolo II, secondo il quale AdER non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

L’articolo 18 (estensione delle disposizioni del dpr 602/1973) del decreto legge 46/1999 estende le disposizione contenute nei titoli I e II del DPR 602/1976 alla riscossione mediante ruolo dei crediti vantati da regioni, province, comuni, enti previdenziali.

Purtroppo però non tutti gli enti locali si avvalgono della riscossione coattiva dei propri crediti attraverso l’iscrizione a ruolo e l’affidamento del carico debitorio ad AdER per l’emissione della cartella di pagamento: molti Comuni hanno adottato, infatti, l’ingiunzione fiscale, uno strumento per l’esazione dei tributi disciplinato dal Regio Decreto 639/1910; il Decreto Legislativo 446/1997 ha poi consentito il ricorso all’ingiunzione fiscale di province e comuni e, pertanto, la normativa prevista dal DPR 602/1973 non si estende automaticamente agli enti locali.

In altre parole solo per i comuni che si rivolgono ad ADER per la riscossione coattiva di tipo esattoriale, valgono le disposizioni di cui al DPR 602/1973.

Si può tuttavia tentare, comunque, la strada della esdebitazione parziale o totale del debito accumulato con i due Comuni attraverso l’applicazione della legge 3/2012.

Questo link consente di accedere al registro (purtroppo l’accesso è possibile solo nelle ore d’ufficio) gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli Organismi abilitati alla Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCCS), nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nel sottoporre al giudice una richiesta di integrale o parziale esdebitazione presso il Tribunale territorialmente competente per luogo di residenza del debitore.

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13 Giugno 2024 · Paolo Rastelli

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