Debito del coniuge (in comunione dei beni) con Invitalia e stipendio del coniuge non debitore

Pignoramento dei beni ricadenti nel regime coniugale di comunione e separazione, riscossione coattiva INVITALIA












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Nel 2000 mia moglie, per aprire un negozio di cartolibreria, poi chiuso 2 anni dopo l’apertura, chiese un prestito d’onore di circa 30 mila euro all’ex Sviluppo Italia (oggi Invitalia). Riuscì a pagare solo la prima rata (circa 900 euro) ma poi, per sua/nostra incapacità nel commercio, dovette chiudere. Non lasciò altri debiti (fornitori, Comune ecc) se non il prestito in oggetto.

All’atto della chiusura tutto l’arredamento, e gran parte del materiale, fu messo nel deposito di un amico, poi in seguito a vari spostamenti sia gli arredi che il materiale è andato “disperso” fra amici e familiari.

Circa 15 gg fa è arrivato il “famoso” e temuto avviso di riscossione da parte di Invitalia, per circa 30 mila euro da versare entro 30 gg!

Ora, a parte i conteggi delle rate e degli interessi/mora, il problema è che non può/possiamo assolutamente rimborsare il credito, non avendo lei praticamente nulla (casalinga) e vivendo in casa in affitto, da sempre.

Io però ho uno stipendio statale: circa 1500/1600€ netti al mese, sul quale già c’è una rata di 175€ per un prestito personale, per un’auto che poi hanno rubato; ho intestata una vecchia auto (1995) e il conto corrente bancario con circa 2.000€ di giacenza media.

Un figlio è indipendente (e non vive con noi) con suo stipendio e l’altra figlia (maggiorenne) vive con noi (studia) e ha dei risparmi sul suo conto.

Pur sapendo che (onestamente) il debito andrebbe restituito, anche se ci abbiamo rimesso molti altri soldi (miei), non potendo però in alcun modo poterlo pagare, come posso/possiamo tutelarci? in particolare quando il tutto passerà in mano a Equitalia può prelevare il debito (a rate) dal mio stipendio? I risparmi dei figli sono attaccabili da parte di Equitalia o altri?

La scadenza dell’ultima rata del prestito con Invitalia era nel 2008 quindi, purtroppo i tempi di prescrizione sono lontani.

Inoltre, eventualmente, facendo ora la separazione dei “beni” si risolve qualcosa o è inutile?

I figli sono esclusi da qualsiasi obbligo di rimborso del credito assunto dai genitori, mentre lei, in qualità di coniuge del debitore in regime matrimoniale di comunione dei beni, potrà risponderne.

La sua retribuzione mensile, al di là del prestito personale in corso che non è rilevante ai fini in discussione, potrà essere pignorata da Equitalia nella misura del 10%.

Per quanto attiene l’eventuale pignoramento del suo conto corrente va detto che, nel caso di accredito dello stipendio su conto bancario o postale intestato al debitore, il conto corrente può essere pignorato per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.548 euro) quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. In pratica, con una giacenza media di 2 mila euro Equitalia potrà al massimo pignorarle 452 euro circa.

Se, invece, l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente (in pratica fra la data di notifica del pignoramento alla banca terzo pignorato ed il successivo blocco del conto corrente) Equitalia può pignorare l’intera giacenza, ma deve lasciare intatto lo stipendio accreditato, sul quale potrà intervenire solo attraverso il pignoramento presso il datore di lavoro (nella misura del 10% come abbiamo avuto modo di vedere).

La prescrizione decennale del credito vantato da Invitalia nei confronti di sua moglie non decorre dalla scadenza dell’ultima rata non pagata (2008), bensì dalla data in cui (15 giorni fa) è pervenuta la richiesta di rimborso.

Una eventuale variazione del regime matrimoniale adottato (da comunione a separazione dei beni) risulterebbe opponibile ai creditori solo per i debiti assunti successivamente alla data di modifica.

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18 Agosto 2015 · Ludmilla Karadzic

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