Debito con Invitalia ex Sviluppoitalia – Prescrizione del diritto a riscuotere

Notifica per compiuta giacenza, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti












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Ho ricevuto un ingiunzione di pagamento di 9271 euro da parte di INVITALIA per un prestito ricevuto nel 2004 a fondo perduto. A loro dire nella raccomandata che ho ricevuto mi informano che il 2/7/2014 mi hanno inviato una raccomandata dove mi chiedevano la restituzione di questi soldi che aveva anche la funzione di interrompere i termini di prescrizione e che io non ho mai ricevuto.

Come posso fare per avere documentazione completa circa la raccomandata di allora per capire se questo credito è divenuto inesigibile per avvenuta prescrizione?

E’ evidente che il prestito erogato tramite garanzia Invitalia nel 2004 era solo parzialmente a fondo perduto: altrimenti non ci sarebbe stata richiesta di saldare il debito residuo. E’ altresì noto che una raccomandata A/R, interruttiva dei termini di prescrizione, può ritenersi correttamente notificata per compiuta giacenza (10 giorni dopo l’inizio giacenza) a seguito di una temporanea irreperibilità del destinatario (o dei soggetti designati a prendere in consegna la corrispondenza in assenza del destinatario) al momento del tentativo di notifica da parte del postino. In altre parole la notifica interruttiva dei termini di prescrizione può essersi realizzata anche all’insaputa del debitore, che può affermare il vero quando asserisce di non aver mai ricevuto nulla, considerando anche l’eventualità, abbastanza frequente, che l’avviso di inizio giacenza, con invito a ritirare la corrispondenza presso l’ufficio postale, vada smarrita nella cassetta delle lettere troppo spesso invasa da depliants pubblicitari indesiderati.

A questo punto due sono le opzioni che ha ha disposizione il debitore: la prima è quella di far finta di nulla, attendendo la notifica di un decreto ingiuntivo a cui fare opposizione (con il supporto di un avvocato)per costringere il creditore a dimostrare che il diritto a riscuotere la somma pretesa non è caduto in prescrizione; la seconda è quella di scrivere al creditore (con raccomandata AR) eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa, ma dichiarandosi, nel contempo, disponibile a saldare il dovuto qualora il creditore dimostrasse, allegando copia delle ricevute AR delle comunicazioni asseritamente inviate al debitore, interruttive della prescrizione decennale (che decorre dalla data della prima rata scaduta senza corrispettivo).

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29 Luglio 2019 · Ludmilla Karadzic

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