Debiti del defunto che emergono dopo la divisione ereditaria nel corso di una azione di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius

Debiti del defunto che emergono dopo la divisione ereditaria nel corso di una azione di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius












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Nel corso di un giudizio di azione di riduzione vengono notificate agli eredi delle cartelle esattoriali per tributi non pagati dal de cuius, non menzionate nel giudizio. Il giudice ne terrà conto successivamente in quel giudizio o in un secondo grado di giudizio ai fini del calcolo della massa ereditaria?

La quota di eredità disponibile al de cuius determina l’importo di cui il defunto poteva disporre per le donazioni in vita e quindi condiziona pesantemente il procedimento di riduzione in corso: la quota di eredità disponibile al de cuius dipende a sua volta dall’ attivo netto ovvero dalla differenza fra valore dell’eredità relitta e debiti del defunto.

Infatti, la quota disponibile al de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario (o ai legittimari) vanno calcolate procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta – quindi comprensiva degli eventuali legati) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione. Quindi detraendo dall’eredità relitta i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere l’attivo netto.

Successivamente si procede alla riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione e il denaro donato secondo il suo valore nominale.

A questo punto è possibile calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore dell’eredità relitta al netto dei debiti del defunto (attivo netto) ed il valore del donatum, secondo le modalità indicate in questo articolo.

Appare quindi evidente che la decisione del giudice sulla richiesta di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius formulata dai coeredi non possa prescindere dalla consistenza effettiva dei debiti del defunto, ignoti al momento del decesso ed eventualmente emersi in corso di giudizio.

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7 Marzo 2022 · Lilla De Angelis

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