Debiti con le solite carte revolving » Non posso più pagare e temo il pignoramento della pensione

Carte revolving (credito rotativo), pensione sociale o assegno sociale, pignoramento pensione












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Sono invalido al 75% e percepisco una pensione minima di invalidità di 499€ accreditata in conto corrente: vivo grazie a mia zia in un monolocale di sua proprietà in comodato di uso abitativo gratuito e non ho mai pagato una bolletta (ci ha pensato sempre lei).

Purtroppo a causa di svariati problemi familiari, ho dapprima contratto debiti con una finanziaria, con rata da 382€ al mese (rate pagate 5 fino ad oggi), poi con altra che mi ha concesso una linea di credito da 5000€, esaurita del tutto con rata mensile di 200€ pagata regolarmente fino ad ora con R.I.D. bancario.

Adesso causa seri problemi economici sopraggiunti non posso piu’ pagare nessuno dei 2 debiti contratti. Cosa rischio? Possono pignorarmi la pensione? Non ho altri redditi, non ho una macchina, nulla.

Dove mi conviene fare accreditare la pensione? In conto corrente o andare a ritirarla di persona alle poste? La tredicesima puo’ essere pignorata? Insomma vi chiedo aiuto e non so come comportarmi e cosa fare quando scoppierà il caos e sicuramente verro’ tartassato di telefonate e minacce.

Il pensionato debitore che non rimborsa i debiti accumulati rischia, indipendentemente dal numero dei creditori e dalla quantificazione dell’esposizione debitoria, il pignoramento della pensione, nella misura del 20% che eccede l’importo del minimo vitale.

L’importo del minimo vitale e’ stabilito (articolo 525 codice di procedura civile) essere pari a quello dell’assegno sociale INPS aumentato della meta’. Se supponiamo un assegno sociale di 460 euro, il minimo vitale si aggira intorno ai 690 euro.

Dunque lei non rischia il pignoramento della pensione.

Potrebbe, tuttavia, essere soggetto al pignoramento del conto corrente: ora l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede anche che le somme dovute a titolo di di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Ad ogni buon conto, ed anche se le somme disponibili in conto corrente non eccedono il triplo dell’assegno sociale, sarebbe salutare ritirare la pensione in contanti e non servirsi del proprio conto corrente.

Per quanto attiene i futuri contatti indesiderati da parte degli addetti al recupero crediti, l’invito è quello di leggere con attenzione i contenuti questa sezione, per imparare a difendersi e a non subire intimidazioni di sorta.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

9 Agosto 2016 · Ornella De Bellis

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)