Accertamento notificato il 06/11/2015, ruolo reso esecutivo il 10/05/2018 ricevuto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 10/06/2018, notificata cartella esattoriale in data 10/11/2018 La regione Puglia rigetta istanza di sospensione in data 10/4/2019 da me presentata in data 20/12/2018 ritenendo di aver rispettato i termini di prescrizione e di decadenza. Inoltre vorrei sottolineare che il ritardo della formazione del ruolo non mi ha permesso di aderire alle definizioni agevolate perché la cartella è stata notificata a novembre 2018, quindi oltre il periodo 2000-2017. Interpellata l'Agenzia delle Entrate risponde che il ruolo è stato ricevuto solo in data 10/06/2018, quindi non ha alcuna responsabilità. Forse secondo me non avrebbe dovuto accettare il ruolo a lei inviato dalla regione Puglia. Cosa posso fare a questo punto? ...
E' ammissibile l'impugnazione della cartella che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 546/1992. E' da ritenere, infatti, che la prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un ...