Naspi ed attività di lavoro subordinato intrapresa in corso di fruizione del beneficio

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione NASpI decade












Ricapitolando, come riportato qui, la Naspi probabilmente sarà da restituire per i 3 mesi percepiti ridotti durante l’attività lavorativa in caso di proroga del contratto a più di 6 mesi, anche se avvenuta al termine dell’indennità, ma anche se il reddito TOTALE che ne deriva dal rapporto di lavoro, se pure superiore a 6 mesi, sia inferiore però al reddito minino annuo escluso da imposizione (8145 euro)?

Siamo consapevoli che sul web, in merito alla durata di un contratto di lavoro subordinato sottoscritto in corso di fruizione NASpI, all’importo lordo annuo percepito per la prestazione resa e alle conseguenze della durata del rapporto di lavoro e del reddito percepito sul diritto all’indennità di disoccupazione (decadenza del beneficio, sospensione, o prestazione ridotta all’80%) si registrano diverse, contrastanti e incompatibili posizioni.

In un tale scenario, allora, per dare un contributo alla chiarezza, non possiamo che far riferimento alle FAQ ufficiali INPS sulla NASpI, secondo le quali:

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione decade.

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, si ha diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto. Richiedendo il cumulo, si potrà continuare a percepire la NASpI ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto.

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1 Settembre 2022 · Tullio Solinas