Riguardo il mio precedente quesito vorrei ancora chiedere cosa potrebbe cambiare se la proroga decorresse a far data dal primo settembre, a seguito della cessazione, il 21 agosto 2022, dell’erogazione dell’indennità mensile di disoccupazione.
A nostro parere, va considerato esclusivamente il momento in cui viene sottoscritto (e comunicato ad INPS) il primo contratto di lavoro a tempo determinato, non quello in cui viene attivata la proroga del primo contratto: qualora, dopo la sottoscrizione del primo contratto, venisse concordata una proroga, con un secondo contratto a tempo determinato, agganciato temporalmente in continuità alla scadenza del primo, in modo che la durata complessiva dei due contratti superasse complessivamente i sei mesi. indipendentemente da una eventuale termine di diritto al beneficio prima della attivazione del contratto di proroga, le mensilità NASpI erogate per i mesi di valenza del primo contratto di lavoro a tempo determinato, andranno restituite.
29 Agosto 2022 · Tullio Solinas
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