Il creditore che ha pignorato un conto corrente può conoscere i dati di coloro che hanno contribuito alla formazione del saldo, in particolare con bonifici ed assegni?

Accesso anagrafe tributaria, pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito, selezione - pignoramento conto corrente












Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)

Un privato mi ha pignorato il conto corrente sul quale erano pochi spiccioli e pochi giorni dopo è subentrato l’accredito di un mio cliente, che non ho potuto avvisare in tempo affinchè non lo eseguisse poiché io stessa ignoravo che il provvedimento era stato posto in essere. Le somme ovviamente sono state rese immediatamente indisponibili dalla banca a parziale risanamento del debito imposto dal pignoramento (nonostante sia un conto cointestato). Ovviamente non movimenterò più il conto e indirizzerò altrove i miei clienti per i loro bonifici. Il quesito è il seguente : può il creditore che mi ha appena pignorato il conto corrente venire in possesso degli estratti conto e/o risalire a chi siano i miei clienti che hanno eseguito bonifici, sia prima del pignoramento e sia dopo, al fine di eseguire un altro pignoramento presso terzi (cioè direttamente presso i miei clienti) mediante le mie fatture? Sono a Partita Iva agevolata, è solo da pochi mesi che ho iniziato a lavorare. Grazie per la risposta.

Dalle mie numerose letture evincerei che tutte le Banche devono obbligatoriamente comunicare all’Anagrafe Tributaria ogni mese tutti i nominativi dei titolari di nuovi conti correnti e ogni trimestre devono specificare anche tutte le movimentazioni di tutti i conti correnti,carte, ecc. Questi sono i quesiti : la cadenza mensile della comunicazione di tutti i nuovi conti è un giorno fisso per tutte le banche (ad esempio ogni 15,oppure ogni 28,del mese …) oppure ogni banca ha il proprio giorno dedicato, di sua scelta, nell’ arco dei 30 giorni? Lo scopo di questa informazione è sapere, aprendo un nuovo conto ogni mese, se riesco ad essere operativa per almeno per 30 giorni, prima che il conto corrente nuovo si palesi e venga a sua volta pignorato. Quanto tempo avrei per utilizzarlo prima di doverlo chiudere in vista del nuovo pignoramento da parte dello stesso creditore non appena questi si renda conto che quello già pignorato non sarà più movimentato?

Strano che lei non fosse a conoscenza del pignoramento: l’articolo 543 del codice di procedura civile stabilisce che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore.

Un eventuale difetto di notifica eccepito innanzi al giudice dell’esecuzione competente per territorio, potrebbe invalidare questo pignoramento con le conseguenze del caso.

Purtroppo, ai sensi dell’articolo 1830 del codice civile, nel periodo che intercorre fra la data di notifica del pignoramento del conto corrente e la dichiarazione che il terzo pignorato (la banca) deve rendere, entro un massimo di dieci giorni, al creditore procedente (e dunque al giudice) circa l’entità del saldo, non sono ammessi prelievi ma vengono contabilizzate tutte le operazioni di accredito già effettuate alla data di pignoramento anche se non ancora contabilizzate nel rapporto intestato al debitore sottoposto ad azione esecutiva.

Dopo la dichiarazione della banca effettuata al creditore pignorante, e fino all’assegnazione del saldo decretata dal giudice, il conto corrente viene bloccato in entrata ed in uscita.

Per venire, infine, al merito della domanda posta, va detto che, il terzo pignorato deve comunicare al creditore procedente e al giudice, entro dieci giorni dalla data di pignoramento (ex articolo 543 del codice di procedura civile) l’importo del saldo di conto corrente intestato al debitore sottoposto ad azione esecutiva. Il terzo pignorato, in altre parole, deve specificare (ex articolo 547 del codice di procedura civile) di quali somme è debitore verso il titolare del conto corrente.

Il terzo pignorato non è tenuto a comunicare al creditore procedente e al giudice dell’assegnazione i dati relativi ai soggetti che hanno contribuito, con le rimesse o gli addebiti, alla formazione del saldo di conto corrente pignorato.

Per quanto riguarda le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria a cui sono tenute le banche, esse devono essere effettuate con cadenza periodica: con ciò intendendosi che gli adempimenti devono essere compiuti entro una scadenza limite e non in una giornata fissa del periodo.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

27 Dicembre 2020 · Simonetta Folliero

In merito alla risposta di Simonetta Folliero, che ringrazio, relativamente al quesito in oggetto, vorrei meglio comprendere. La banca quale terzo pignorato non è tenuta a comunicare al creditore procedente e al giudice chi siano i soggetti che hanno contribuito al saldo del conto pignorato. La precisazione che mi piacerebbe ottenere è la seguente: “non è tenuto” è da intendersi come divieto ? Ossia , all’ inverso, se la banca “volesse” comunicare tali informazioni, decidesse di farlo perché sollecitata in tal senso (richiesta espressa nei riguardi dell’impiegato bancario interlocutore, o per altre modalità che ignoro), commetterebbe un illecito ? perseguibile ? O posso ritenere che il non essere tenuto a farlo corrisponde a non poterlo fare in assoluto ? Questo chiarimento mi porrebbe al riparo dall’ eventualità che il creditore procedente , riuscendo in qualche modo a sapere chi sono i miei clienti, possa attuare il pignoramento presso di loro dei corrispettivi a me spettanti. Grazie infinite per la risposta

L’articolo 547 del codice di procedura civile stabilisce che, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo (la banca, ndr), deve specificare di quali somme è debitore (nei confronti dell’intestatario del conto corrente, ndr).

Inoltre, la sentenza della Corte di cassazione 5037/2017 ha sancito che, in tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex articolo 547 del codice di procedura civile, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell’atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

27 Dicembre 2020 · Annapaola Ferri

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)