Il trust sostanzia un rapporto giuridico fondato sulla fiducia tra disponente e amministratore (trustee) dei beni al trust conferiti. Il disponente, di norma, trasferisce taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri del proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito. L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, sicché quei beni non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario. Il trust, dunque, istituisce un vincolo di indisponibilità a titolo gratuito dei beni ad esso conferiti. A tale proposito e per inciso, bisogna ricordare (articolo 2929 bis del codice civile) che il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto ...
I beni conferiti in trust, per giurisprudenza consolidata, sono semplicemente posti sotto il controllo di un fiduciario (il trustee) e formalmente a questi intestati, anche se destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari. Il trust non è dotato di specifica personalità giuridica. Secondo quanto prevede la Convenzione dell'Aja del 1985 (resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 364/1989) il vincolo di destinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, cui è demandato il compito di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni proprie del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. Pertanto, nonostante il trust non abbia personalità giuridica, il trustee è l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, non in quanto legale rappresentante del trust, ma in quanto soggetto che dispone in esclusiva del patrimonio vincolato ad una predeterminata destinazione. Di conseguenza, va ...
Il trust liquidatorio - Di cosa si tratta [leggi tutto]
Il disponente conferisce i propri beni in un trust posto sotto il controllo di un trustee, nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato. I beni confluiti nel trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee: essi vengono intestati al trustee che ha tuttavia l'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre i beni in conformità alle disposizioni del trust. Dunque, ciò che caratterizza in generale il trust è lo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato. I beni conferiti nel trust vengono separati dal restante patrimonio del disponente ed intestati ad altro soggetto, il trustee, in modo separato anche dal patrimonio di quest'ultimo. Il trust, secondo la convenzione internazionale dell'Aja (cui anche l'Italia aderisce) è regolato dalle norme imposte dalla legge del paese scelto dal ...