Beni immobili conferiti al trust – Le imposte ipotecaria e catastale vanno corrisposte in misura fissa

Il trust sostanzia un rapporto giuridico fondato sulla fiducia tra disponente e amministratore (trustee) dei beni al trust conferiti. Il disponente, di norma, trasferisce taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri del proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito. L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, sicché quei beni non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

Il trust, dunque, istituisce un vincolo di indisponibilità a titolo gratuito dei beni ad esso conferiti.

A tale proposito e per inciso, bisogna ricordare (articolo 2929 bis del codice civile) che il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.

Tuttavia il trust non è immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali della proprietà che costituiscono il presupposto delle imposte ipotecaria e catastale: dunque esse vanno corrisposte in misura fissa e non proporzionale al valore dei beni immobili conferiti. Tali effetti traslativi si concretizzano soltanto al momento del trasferimento dei beni patrimoniali ai beneficiari.

Questo è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 25478/15.

28 Dicembre 2015 · Annapaola Ferri


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