Costituzione di un trust dopo la notifica di decreto ingiuntivo – L’ambaradan è reso inutile dall’articolo 2929 bis del codice civile





La costituzione di un fondo patrimoniale o di un trust serve a poco se perfezionata dal debitore dopo l’insorgenza del credito





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Ho ricevuto un decreto ingiuntivo, siccome sono proprietario di un immobile volevo sapere se posso costituire un trust, (e conferire all’interno del trust il mio immobile) del quale io sarò il Trustee e sempre io sarò il beneficiario insieme ai miei figli.

La costituzione di un fondo patrimoniale o di un trust serve a poco se perfezionata dal debitore prima dell’insorgenza del credito: figuriamoci dopo, con un decreto ingiuntivo appena emesso dal giudice e correttamente notificato.

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità (appunto fondo patrimoniale o trust, ndr), che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili (articolo 2929 bis del codice civile).

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15 Ottobre 2019 · Loredana Pavolini

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