Costituzione del fondo patrimoniale revocabile in caso di fallimento di uno dei coniugi [leggi tutto]
L'esigenza dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. Pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, la costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare dovendosi escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sè come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia. Così hanno deciso i giudici di legittimità nell'ordinanza numero 3568/15. ...
Costituzione di un fondo patrimoniale » La banca può esercitare azione revocatoria verso il fideiussore anche se non è ancora maturato un debito certo [leggi tutto]
L'istituto di credito può esercitare azione revocatoria ed annullare la costituzione del fondo patrimoniale da parte del fideiussore di società. Inutile la costituzione del fondo patrimoniale da parte del fideiussore: l'istituto di credito può esercitare l'azione revocatoria contro il fondo e aggredire gli immobili che vi sono stati inseriti, poiché la costituzione della garanzia sulla casa, in questo caso, si considera un atto di frode verso i creditori, pur non essendo ancora maturato un debito certo. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21938/14. Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, è inutile, dopo aver prestato fideiussione nei confronti di un altro soggetto a cui un'istituto di credito ha concesso un finanziamento, tutelare la propria casa con un fondo patrimoniale: infatti, in tale fattispecie, la banca può esercitare l'azione revocatoria contro il fondo e aggredire gli immobili che vi sono stati inseriti. Ciò, perché la ...
Il fondo patrimoniale è opponibile a terzi solo se la sua costituzione è annotata a margine dell'atto di matrimonio [leggi tutto]
Il fondo patrimoniale è opponibile a terzi solo se la sua costituzione è annotata a margine dell'atto di matrimonio Anche il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale e l'opponibilità ai terzi è condizionata all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio. La trascrizione del vincolo per gli immobili, resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Tanto è vero che il notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa annotazione in margine all'atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell'inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell'atto, giacché quest’ultima non rende la ...