Costi di recesso operatore telefonia ancora altissimi – Cosa ne è stato della delibera Agcom?


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Nel febbraio scorso pensavo mi fosse arrivata l’ultima fattura di Wind-Infostrada con gli ultimi addebiti, in seguito al passaggio verso Fastweb.

Di questa fattura ho controllato attentamente il dettaglio dei costi, constatandone la correttezza.

Ora mi arriva un’altra fattura con l’addebito Una Tantum per il costo di disattivazione per migrazione di euro 35.

Avevo letto che le compagnie telefoniche si erano adeguate alla delibera Agcom che impedisce l’applicazione di costi immotivati da parte degli operatori telefonici nel passaggio dell’utente ad altro fornitore, passando da un costo di 35 euro a 5 euro, a partire da Gennaio 2019.

Devo pagare?

Lei fa giustamente riferimento alla delibera dell’Agcom 487/18/CONS che ha stabilito le linee guida per gli operatori di telefonia ai fini della corretta applicazione del decreto Bersani, relativamente ai costi di recesso a carico degli utenti, in caso di cessazione dei contratti legati a servizi di telefonia o televisivi.

L’Agcom ha toccato tre punti fondamentali dei costi di recesso, aspetti che incidono direttamente sulla libertà di scelta del consumatore che si trova legato a un gestore a causa di questi costi elevati di uscita.

Infatti, vi sono i costi di recesso di base, cioè quegli onrti che l’utente paga all’uscita del contratto, e che attualmente consistono in una cifra fissa che si attesta sui 35/50 euro.

La legge però stabilisce debbano essere commisurati alle spese sostenute dagli operatori per la disdetta e al valore residuo del contratto, quindi non si potrà applicare un costo maggiore ai canoni mensili restanti.

Abbiamo poi i costi di disdetta prima della scadenza di una promozione, per i quali la delibera ha previsto che debbano essere proporzionati al valore del contratto e alla durata della promozione: quindi il cliente dovrà pagare un costo per la disdetta anticipata, sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del contratto stesso.

La durata massima del contratto deve essere di 24 mesi.

Attualmente avviene l’esatto contrario: i gestori si fanno restituire gli sconti goduti dal cliente; più vicino alla scadenza ci si trova, più si paga perché per più tempo si è goduto della promozione: quindi si penalizza il cliente che rimane attivo più a lungo.

Infine, i costi per le rate residue di eventuali prodotti, per i quali è stato previsto che non saranno più richieste tutte le rate in un’unica soluzione al momento della cessazione anticipata ma, si continueranno a pagare i prodotti a rate.

Alla scadenza del contratto, inoltre, nulla è dovuto come costo di disdetta.

Queste le regole previste dall’Agcom sarebbero dovute entrare in vigore da gennaio 2019, termine entro il quale gli operatori si sarebbero dovuti adeguare.

Come sempre succede in questi casi, i gestori hanno presentato un ricorso al TAR del Lazio: un’udienza era prevista per il 6 febbraio 2019 ma, è stata rinviata ad ottobre 2019, quindi al momento, nulla è cambiato e gli operatori continuano ad applicare, in genere, i costi di recesso che ritengono più opportuni.

22 Marzo 2019 · Gennaro Andele


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