Coronavirus e sospensione polizza Rc auto – Tutti i chiarimenti utili





Emergenza coronavirus o virus covid19, tutela consumatore - assicurazione auto





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Ho letto sul web che è stato approvato un emendamento che favorisce la sospensione della polizza rc auto in questo periodo di emergenza causato dal Coronavirus.

Molti aspetti, però, non mi sono molto chiari.

Sapete darmi delle delucidazioni?

La notizia a fatto il giro del web in poche ore: il Senato ha approvato un emendamento che introduce per tutti gli automobilisti italiani la possibilità di sospendere, fino al 31 luglio 2020, la polizza RC auto o moto in corso di validità, allungando così la durata della stessa per un periodo pari ai giorni di interruzione.

Una novità che, se venisse confermata nell’attuale formula potrebbe tradursi, per un automobilista medio, in un potenziale risparmio variabile tra i 40 e i 150 euro, ma con molti rischi da valutare attentamente.

Se però a prima vista la cosa presenta dei vantaggi, occorre fare delle distinzioni precise.

Iniziamo col dire che la sospensione è possibile solo se si possiede un box privato all’interno del quale custodire l’auto senza assicurazione.

L’emendamento, (proposta di modifica n. 125.2 (testo 2) al DDL n. 1766), specifica infatti che il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria.

Potranno quindi fare richiesta di sospensione solo coloro che hanno la possibilità di parcheggiare il veicolo in un’area privata, come ad esempio un box, un posto auto condominiale o un ricovero privato.

I mezzi che stazionano su una strada pubblica, invece, non potranno godere della sospensione dell’assicurazione.

I trasgressori rischiano non solo una sanzione pecuniaria, che può arrivare fino a 3.396 euro e al sequestro del mezzo, ma è bene tenere in considerazione che, qualora il veicolo parcheggiato causasse un danno a terzi (basterebbe un freno a mano malfunzionante), la compagnia potrebbe rivalersi sul proprietario del mezzo non assicurato.

Inoltre, se la sospensione dovesse riguardare anche le garanzie accessorie, come la copertura furto-incendio, gli atti vandalici o la kasco, in caso di sinistro il proprietario non avrà diritto al rimborso.

Occorre poi pensare ai costi di sospensione o riattivazione.

Molte compagnie già oggi offrono ai clienti la possibilità di sospendere la copertura RC auto e moto, ma in alcuni casi l’operazione (di sospensione o di riattivazione) può avere un costo che potrebbe arrivare fino a 25 euro.

Sebbene l’emendamento approvato indichi esplicitamente che le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo ai richiedenti, è importante sottolineare che, all’atto della richiesta di sospensione, se non diversamente indicato da future modifiche, la compagnia potrebbe far valere l’opzione già prevista dal contratto assicurativo, e non quella gratuita introdotta dall’emendamento, con annessi gli eventuali costi accessori qualora presenti. Il consiglio è quindi di verificare con attenzione quali saranno le condizioni applicate dalla propria compagnia.

E le garanzie accessorie? La norma fa riferimento alla possibilità di sospendere l’RC auto e moto obbligatoria; nel caso l’assicurato avesse delle coperture accessorie, non è automatico che queste vengano interrotte.

Prima di fare richiesta di sospensione, quindi, il consiglio è di verificare con attenzione quale politica seguirà la propria compagnia assicurativa; alcune potrebbero, ad esempio, offrire la possibilità di sospendere contestualmente anche le garanzie accessorie, altre no.

Ancora una volta, però, bisogna fare attenzione e ricordarsi che, se si sospendono le garanzie accessorie, durante il periodo di interruzione queste non saranno valide; ad esempio, se il veicolo parcheggiato in un box privato viene rubato, la copertura furto-incendio non coprirà il danno.

Ma non è tutto. L’emendamento, nella sua formulazione attuale, non affronta alcuni aspetti tecnici che dovranno essere chiariti; non si fa riferimento, ad esempio, a quante volte si potrà sospendere la polizza né se vi sarà un periodo minimo di giorni di sospensione; e ancora, non vengono definite le modalità né, tantomeno, le procedure con cui fare richiesta alla compagnia assicurativa.

STOPPISH

15 Aprile 2020 · Andrea Ricciardi

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