DOMANDA
Ho saputo che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto rilancio e che tra gli emendamenti è previsto un reddito di emergenza configurabile nell’ambito della pandemia da Coronavirus.
Vorrei sapere chi può beneficiarne e come funziona.
RISPOSTA
Con il Decreto Rilancio è stato introdotto il REM (Reddito di emergenza) 2020, una misura in supporto alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa del Coronavirus e che non beneficiano di altri contributi.
Le domande devono essere presentate entro la fine di giugno ed il beneficio viene erogato in due quote. Spetta ai nuclei familiari che, cumulativamente ed al momento della domanda, rispettano i seguenti requisiti:
- il richiedente è residente in Italia;
- il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, è inferiore ad una soglia pari all’ammontare del REM (vedi più avanti);
- il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10 mila euro, aumentati di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20 mila euro; il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore dell’ISEE inferiore a 15mila euro.
Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito uno dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia (DL 18/20).
Il REM non compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda sono:
- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie del REM (vedi più avanti);
- essere percettori di Reddito di cittadinanza, ovvero misure aventi finalità analoghe (Pensione di Cittadinanza).
Per l’individuazione del nucleo familiare, così come per la determinazione del reddito familiare riferito al mese di aprile 2020 (secondo il principio di cassa) e del patrimonio mobiliare, si fa riferimento alla disciplina ISEE .
La quota di REM è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione del RDC, fino ad un massimo di 2 (800 euro), ovvero fino ad un massimo di 2,1 se nel NF sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena e coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Se nel NF sono presenti tali soggetti, il parametro della scala di equivalenza non ne tiene di conto.
15 Maggio 2020 - Andrea Ricciardi
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