Convivo e la mia compagna ha un figlio con debiti equitalia – ma anche io non sto messo meglio

Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni












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La mia compagna ha una abitazione, io convivo con lei inoltre nel nostro stato di famiglia c’è un suo figlio di 22 anni che 2 anni fa ha aperto una attività ma che adesso ha chiuso e si trova disoccupato; questo figlio ha debiti con l’INPS e finora ha pagato le rate con Equitalia ma adesso non può più cosa succede se non paga anche io e la mia compagna siamo soggetti a qualcosa (anche io ho un’attività sas con la mia compagna che purtroppo non va bene ho un mutuo per il locale dove svolgo l’attività e un contenzioso INPS e altro che mi arriverà con Equitalia l’unica fonte di denaro rappresenta la pensione di 700 euro di mia suocera che vive con noi e abbiamo un’altra bimba).

Ai conviventi di un debitore (i soggetti cioè che sono compresi nello stesso stato di famiglia del debitore) l’unica conseguenza che può derivare è il pignoramenti presso la residenza.

Vige, infatti, il principio legale di presunzione di proprietà: in pratica, il debitore viene considerato proprietario di tutto quanto è presente presso la casa che abita. In caso di visita, da parte dell’ufficiale giudiziario, nell’appartamento occupato dal debitore, l’effettivo proprietario deve successivamente affidarsi ad un avvocato e chiedere al giudice delle esecuzioni la liberazione dei beni pignorati dimostrandone la proprietà con fatture o altre prove.

Va anche detto che Equitalia procede al pignoramento presso la residenza del debitore solo se ha ragionevole probabilità di rinvenirvi oggetti di antiquariato, quadri d’autore, gioielli, denaro eccetera.

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24 Marzo 2016 · Ludmilla Karadzic

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