Il contratto di convivenza di fatto stipulato da mia madre con il suo compagno, prevede che alla morte del proprietario della casa di comune abitazione (in questo caso mia madre) il convivente avrà diritto di rimanere nell'appartamento per alcuni anni. Tramite scrittura privata loro hanno deciso di aggiungere "finché lui lo riterrà opportuno" privando me (unica figlia ed erede) della possibilità di usufruire della casa. Vorrei sapere se la condizione economica dell'erede (nel mio caso ad esempio la mancanza di un lavoro e di una casa di proprietà) può fare annullare tali diritti del convivente (il quale possiede comunque ampiamente i mezzi per poter provvedere a sé stesso, oltre ad avere due figli da precedente matrimonio i quali potrebbero farsene carico) ...
Convivenza more uxorio: il beneficiario, il quale ha avuto in eredità l'immobile, non può cacciare dall'abitazione il convivente del deceduto. L'azione di spoglio per riprendere possesso dell'appartamento è legittima, perché con la lunga relazione si crea un interesse che merita tutela. La convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente e diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Tale interesse assume i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario ai danni del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza ...
Cosa deve intendersi per bisogni del detentore del diritto di abitazione e qual è il suo ambito familiare Il diritto di abitazione è regolato dal codice civile (articolo 1022) secondo il quale chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. il divieto di cessione del diritto di abitazione o di concederlo in locazione a terzi (sancito dall'articolo 1024 del codice civile) comporta che il titolare di tale diritto può utilizzare l'immobile che ne costituisce l'oggetto soltanto abitandovi personalmente con la propria famiglia. Tale limitazione differenzia sostanzialmente il diritto di abitazione da quello d'uso, il cui titolare, invece, può utilizzare il bene che ne costituisce oggetto anche per finalità diverse da quelle dell'abitazione, come ad esempio per deposito o per uso ad ufficio riguardante la sua attività imprenditoriale. L'ambito della famiglia, così come delineata dal codice civile (articolo 1023) include, ...