Diritto di abitazione » Il beneficiario che ha avuto in eredità l’immobile non può cacciare dall’abitazione il convivente del deceduto

Convivenza more uxorio: il beneficiario, il quale ha avuto in eredità l'immobile, non può cacciare dall'abitazione il convivente del deceduto. L’azione di spoglio per riprendere possesso dell’appartamento è legittima, perché con la lunga relazione si crea un interesse che merita tutela.

La convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente e diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità.

Tale interesse assume i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto l’estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario ai danni del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 19423/14.

Dunque, il beneficiario che eredita la casa non può cacciare la convivente del deceduto che ha lasciato l'immobile in successione.

Con la sentenza in esame, infatti, gli Ermellini hanno rafforzato la tutela del convivente non proprietario, mettendolo al riparo anche dalle azioni illegittime di chi è entrato in possesso della casa, consentendogli di esercitare un'azione di spoglio nel caso venga messo alla porta dall'oggi al domani.

Ciò perché chi, per effetto della successione, acquisisce l’immobile nel suo patrimonio non può considerarsi al riparo dagli obblighi che incombevano sul proprietario prima della morte: se il convivente non può mandare via la sua compagna con la quale ha instaurato un rapporto stabile e duraturo non può farlo neppure il suo erede.

Piazza Cavour, pur rimarcando le differenze tra il matrimonio e la convivenza, specifica che non si tratta di distinzioni tali da rendere giuridicamente irrilevante il diritto di abitazione sulla casa.

Pertanto, quando un’unione, anche se libera e soggetta a sciogliersi in qualunque momento, ha assunto per durata ed esclusività un carattere familiare, non è consentito al convivente proprietario, né agli eredi, passare alle vie di fatto per mandare via l’ex dall'abitazione, dopo la dissoluzione del rapporto.

17 Settembre 2014 · Andrea Ricciardi




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