Conversione del pignoramento – Quando il valore dell’immobile pignorato è inferiore all’importo a debito (al credito azionato)

Quando il valore dell'immobile pignorato è inferiore all'importo del credito azionato












Premesso che ho già letto la discussioni del forum, supponiamo che il debito con il creditore pignorante sia di centomila euro ed il valore dell’immobile pignorato di cinquantamila euro, posso essere autorizzato dal giudice per la conversione del pignoramento? Il creditore pur ricevendo la metà dell’importo a lui dovuto, non potrà fare più nulla per recuperare l’atra parte di soldi?

Evidentemente i contenuti del forum non sono stati fruiti con la dovuta attenzione: l’articolo 495 del codice di procedura civile, come già riportato in precedenti interventi sull’argomento, stabilisce che la conversione del pignoramento consiste nel sostituire all’immobile pignorato una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese legali sostenute per il recupero dell’importo che gli è dovuto.

Quindi nell’esempio proposto, per ottenere la conversione del pignoramento e conservare l’immobile sottoposto ad azione esecutiva di espropriazione il debitore inadempiente deve versare i centomila euro più interessi e spese di esecuzione, anche se la casa valesse un solo centesimo.

L’alternativa è la vendita all’asta per un valore vile, poniamo ventimila euro per fare un esempio, ipotesi in cui il debitore resterebbe comunque senza casa e con un debito di ottanta mila euro sul groppone (oltre ad interessi e spese legali di esecuzione).

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5 Dicembre 2021 · Ludmilla Karadzic