Contratto di comodato d’uso di mobili a favore di mio marito debitore – Possono pignorare i miei mobili?

Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni












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Ho registrato presso l’agenzia delle entrate circa un anno fa un contratto di comodato d’uso dei mobili in favore di mio marito che possiede il diritto di abitazione nella mia casa.

A causa della precaria situazione economica mio marito smetterà di pagare un prestito personale, possono pignorare i miei mobili anche in presenza del suddetto comodato registrato un anno fa e con il pagamento regolare di tutte le rate a tutt’oggi.

Va premesso che difficilmente il creditore professionista (banca o finanziaria che sia) ricorre al pignoramento presso la residenza, o il domicilio, del debitore, nel tentativo di recuperare il residuo del rimborso non versato dal debitore inadempiente.

Infatti, per il creditore è complicato piazzare all’asta mobili usati ed occorre anticipare, comunque, le spese legali, di trasporto e custodia (anche se il più delle volte la custodia dei beni pignorati viene affidata al debitore stesso).

La banca, o la finanziaria, che ha erogato il prestito non integralmente rimborsato, preferisce sicuramente avviare azioni esecutive più incisive ed efficaci, quali il pignoramento del conto corrente e/o della pensione del debitore. O, al massimo, cede il credito a terzi (società di recupero) beneficiando di sgravi fiscali a certe condizioni.

Così, il pignoramento presso la residenza del debitore viene, di solito, effettuato solo quando il creditore presume di poter rinvenire mobili di antiquariato, gioielli e/o accessori di valore, quadri e sculture d’autore, arredi di pregio.

Fatta questa doverosa premessa, va aggiunto che l’ufficiale giudiziario intervenuto nel pignoramento, non può desistere o sospendere le operazioni a cui è preposto a fronte dell’esibizione di un contratto di comodato registrato attestante che la proprietà dei beni rinvenuti presso la residenza, o il domicilio, del debitore appartengono, in realtà a terzi.

L’ufficiale giudiziario non può decidere sulla legittimità e valenza probatoria della documentazione prodotta ed esibita dal terzo proprietario dei beni pignorati: egli deve esclusivamente uniformarsi al principio di presunzione legale di proprietà, vigente nel nostro ordinamento, secondo il quale il bene che si trova nell’appartamento in cui dimora il debitore è di proprietà del debitore stesso.

E’ il terzo proprietario a doversi far carico, in tempi successivi, di adire il giudice dell’esecuzione, presso il Tribunale del circondario competente, e con il necessario supporto tecnico legale di un avvocato, per dimostrare l’effettiva proprietà dei beni, esibendo il contratto di comodato registrato e provvedendo alla loro “liberazione”.

Attenzione, però: se il terzo proprietario è il coniuge del debitore sottoposto ad azione esecutiva ed il regime patrimoniale familiare adottato in sede di matrimonio è di comunione dei beni, non basta il contratto di comodato registrato presso Agenzia delle Entrate per liberare i beni pignorati dall’ufficiale giudiziario.

Infatti, bisognerà convincere il giudice che i beni pignorati furono acquistati dal coniuge non debitore prima del matrimonio o che furono a questi donati, o pervennero in eredità, in costanza di matrimonio.

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23 Ottobre 2018 · Carla Benvenuto

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