Contenzioso di lavoro – Una srl non ha pagato l’ultimo stipendio a mia figlia





Recupero crediti da lavoro





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Per il rispetto dei diritti di mia figlia, da oltre un anno sto lottando con il suo datore di lavoro il quale, dopo 6 mesi di collaborazione, essendosi licenziata, non gli ha pagato l’ultima mensilità (2 mila euro).

Premesso che la srl per cui ha lavorato, ristorante/bar/vineria/fraschetteria (datore di lavoro), non ha risposto alle mie richieste di soluzione bonaria; non ha risposto al decreto ingiuntivo; non ha risposto al precetto; non ha risposto al pignoramento presso terzi. All’anagrafe dei rapporti risultano 3 conti correnti su due banche diverse e altri rapporti non specificati. Le 2 banche avvisate, hanno dichiarato che sul conto corrente non c’è disponibilità.

Presumo che non si presenterà nemmeno alla udienza davanti al Giudice.
Per capire come ciò sia possibile e se mi debbo “rassegnare” informo che:
a) Abbiamo agito contro la società e non contro il titolare proprietario dell’azienda.
b) è stato fatto il pignoramento esclusivamente contro terzi ma non su tutti i rapporti.
c) non sono stati specificamente richiesti gli altri rapporti.
d) non è stata fatta indagine al PRA.
e) non sono state fatte indagini preliminari.
f) dato che l’azienda è in attività, mi chiedo come sia possibile intrattenere rapporti commerciali con i fornitori senza liquidità in C.C., è possibile che ci siano dei CC intestati ad altri? Es. il legale rappresentante. g) posso chiedere l’intervento della G.d.F.? come ? .

Cortesemente e per evitare miei fraintendimenti, vi chiedo una risposta punto per punto e un qualche punto di vista, un consiglio e un parere. Vorrei che mia figlia recuperasse quanto le è dovuto per il lavoro prestato.

Esiste un Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro (a proposito, forse sua figlia avrebbe diritto comunque al TFR, anche avendo lavorato solo sei mesi) istituito presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Al Fondo di garanzia, sono interessati tutti i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro tenuti al versamento all’INPS del contributo che alimenta la Gestione del fondo, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali, nonché i soci delle cooperative di lavoro.

La garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.

la legge 297/1982, all’articolo 2, comma 5, stabilisce che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo di garanzia INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto e degli eventuali crediti di lavoro, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (pignoramento infruttuoso).

I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (tre mesi di calendario o l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente).

Il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è soddisfatto quando:

  • il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo nei confronti della srl datrice di lavoro;
  • il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo nei confronti della srl datrice di lavoro;
  • il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso le sedi della società, legale e operativa.

Il lavoratore deve dimostrare l'impossibilità o l'inutilità del pignoramento immobiliare, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dai quali si evince che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro (la srl) non risulta proprietario di beni immobili o che è titolare di beni immobili (da indicare specificatamente), gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.

Per l'intervento del Fondo, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato, quando l'ufficiale giudiziario abbia accertato l'irreperibilità del datore di lavoro (nlla fattispecie del legale rappresentante) all'indirizzo di residenza che risulta dai registri dell'anagrafe comunale (registro imprese) e l'assenza del debitore (o del legale rappresentante) constatata dall'ufficiale giudiziario in occasione di almeno due accessi.

STOPPISH

6 Giugno 2019 · Tullio Solinas

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