Pignoramento della carta di credito prepagata dove viene accreditato lo stipendio


Poiché il compenso dovuto al debitore è già gravato da trattenuta, dopo l'accredito il creditore procedente non potrà operare trattenute sullo stipendio





Sono un agente di commercio e a novembre 2023 ho ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) una notifica di pignoramento presso terzi (presso l’azienda per cui lavoro): avendo già in corso un pignoramento di 1/5 delle mie provvigioni trimestrali che scadrà presumibilmente tra un anno circa, l’azienda ha risposto ad Ader che avrebbe messo in coda quest’ulteriore pignoramento decidendo quindi (per fortuna),di continuare a pagare le mie provvigioni (gli importi variano ovviamente da trimestre a trimestre, non sono sempre gli stessi ma il prelievo e’ sempre di 1/5 come da disposizione del giudice nel 2012). L’accredito delle provvigioni mi viene effettuato su una carta ricaricabile con iban “postepay business” o su una carta ricaricabile con iban “deutsch bank”.nei giorni scorsi mi arriva una notifica tramite pec dello stesso ultimo pignoramento presso terzi(quello notificato a novembre all’unica azienda per cui lavoro, sono monomandatario), ma questa volta hanno notificato il pignoramento presso terzi a “poste mobile” e “deutsch bank”(le 2 carte ricaricabili con iban in mio possesso).dovendo io ricevere i vari bonifici di lavoro come posso fare? mi ritrovo ora a non avere la possibilità di farmi accreditare gli importi (emetto di volta in volta fattura elettronica all’azienda per i miei pagamenti).tra l’altro mi chiedo : se non mi danno la possibilità di incassare le mie fatture come possono poi continuare a prelevare il quinto del primo pignoramento, quello che ho già in corso dal 2012 ?

A seguito della risposta del datore di lavoro del dipendente debitore, in base alla quale, le provvigioni dell’agente monomandatario sono già gravate da un precedente pignoramento del quinto (e quindi, la busta paga del debitore è attualmente impignorabile), il creditore procedente ha ben pensato di cambiare strategia e procedere, intanto, al pignoramento delle due carte prepagate: fra un anno, agirà verso il datore di lavoro, per il credito residuo.

Si presume inoltre che il datore di lavoro abbia agito correttamente nel senso che per giustificare il mancato avvio dell’accantonamento, il vecchio e nuovo credito azionato devono essere della medesima natura, ovvero entrambi di tipo esattoriale. In effetti il datore di lavoro dovrebbe accantonare comunque, e poi rimettere al giudice la decisione sulla natura del credito azionato, restituendo eventualmente al debitore, gli accantonamenti già effettuati. Ed anche se i crediti fossero della medesima natura, ad esempio esattoriali, ciò non basta a giustificare l’omesso accantonamento: infatti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe aver pignorato per 1/10 e dunque ci sarebbe capienza per un’altra trattenuta di un decimo nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Intanto il debitore esecutato fatturerà normalmente al proprio datore di lavoro: questi consegnerà la trattenuta di un quinto al vecchio datore di lavoro e accrediterà il resto su una delle due carte di credito prepagate. Al nuovo creditore procedente che ha pignorato le carte di credito prepagate il giudice assegnerà i rispettivi saldi disponibili al momento del pignoramento, ma non consentirà che vengano toccati gli accrediti del datore di lavoro successivi alla data di notifica del pignoramento, in quanto corrispettivi già sottoposti a pignoramento.

Intanto che le due carte prepagate vengano liberate dal decreto di assegnazione giudiziale, il debitore potrà poi recarsi presso l’istituto di credito che ha emesso a carta prepagata su cui è stata accreditata l’ultima busta paga e chiedere di prelevare l’importo equivalente fino a tre volte la misura massima dell’assegno sociale (attualmente circa 1510 euro – se c’è naturalmente capienza nel bonifico del datore di lavoro) così come dispone l’articolo 545 del codice di procedura civile.

Per i rimanenti dubbi deve considerare che quando il datore di lavoro del debitore sottoposto ad azione esecutiva accredita l’importo della busta paga sul conto corrente (o sulla prepagata) del proprio dipendente debitore, la retribuzione è già al netto della trattenuta versata al precedente creditore.

Quando lo stipendio non sarà più gravato dalla trattenuta attualmente in corso, il secondo creditore procederà a pignorare presso il datore di lavoro i corrispettivi dell’agente monomandatario debitore per l’importo vantato al netto di quanto già recuperato con il pignoramento della due carte prepagate.

14 Giugno 2023 · Patrizio Oliva


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