Condebitori solidali di una cambiale in bianco sottoscritta a garanzia di un prestito

Debito solidale, decadenza dal beneficio del termine (DBT) e risoluzione del contratto di prestito, precetto su cambiale, protesto cambiale












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Nel 2016 ho sottoscritto, insieme alla mia attuale compagna, un debito con una banca di 30 mila euro: la banca stessa, all’ultimo momento, ci fa sottoscrivere una cambiale in bianco a garanzia, quindi apriamo un conto corrente cointestato dove su questo deve essere versato mensilmente l’importo della rata.

Quindi ognuno di noi, tutti i mesi, versa su quel c/c il 50% dell’importo della rata. Praticamente da subito la mia compagna non versa l’importo a lei spettante e quindi verso io il totale della rata per non avere problemi.

A distanza di anni, e sarà così fino alla fine del prestito, sono solo io a versare l’importo della rata in totale. La domanda è: se io da adesso verso sul conto corrente solo la mia quota spettante che succede?

La rivalsa della banca sarà anche verso di me malgrado posso dimostrare che i versamenti li faccio solo io? Tengo a precisare che lei lavora tipicamente come me.

A fronte del persistente pagamento parziale della rata prevista dal piano di ammortamento (con il 50% dell’importo), la banca (dopo il settimo inadempimento) risolverà il contratto di prestito e notificherà ai condebitori la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT), intimando loro il pagamento del capitale residuo in unica soluzione, senza dilazione.

Infatti, come è noto, l’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), comma secondo (estinzione anticipata e risoluzione del contratto di mutuo), stabilisce che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato (o omesso, benché parziale, come nella fattispecie) pagamento della rata, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Poi la banca completerà la cambiale in bianco sottoscritta a garanzia dai debitori, indicando la somma dovuta e una data di scadenza, e la metterà all’incasso. In caso di mancato pagamento della cambiale alla scadenza, seguirà il protesto (i sottoscrittori verranno censiti nel Registro Informatico dei Protesti RIP); poi la banca notificherà il precetto ai condebitori e potrà così avviare, con celerità, le azioni esecutive nei confronti dei sottoscrittori (pignoramento dello stipendio e del conto corrente, iscrizione di ipoteca su eventuali immobili di proprietà), senza bisogno di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice, sulla base della sola cambiale scaduta e non onorata, che costituisce titolo esecutivo.

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4 Settembre 2019 · Simonetta Folliero

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