Decadenza del piano di rateazione concordato con Agenzia delle Entrate [leggi tutto]
Nel 2019 ho ricevuto da Agenzia delle Entrate la richiesta di pagare circa 2 mila e 550 euro a conguaglio per imposte sui redditi a tassazione separata risalenti al 2015, avendo perso il lavoro e non disponendo della intera somma, ho optato per la rateizzazione in 8 rate. Purtroppo sono riuscito a pagare solo 2 rate, la terza era in scadenza nel marzo 2020, da allora, non ho avuto nessun avviso da parte di Agenzia delle Entrate. Vi chiedo se è possibile riprendere il pagamento delle rate e nel caso in cui i pagamenti si fermassero allo stato attuale, quali sono le conseguenze che dovrò aspettarmi. ...
I contribuenti interessati a ricevere i rimborsi fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate e in particolare i contribuenti che nel 2014 non hanno più un proprio sostituto di imposta sono stati invitati dalla massima autorità fiscale a fornire le proprie coordinate bancarie al fine di ricevere l'accredito di quanto dovuto in maniera più veloce. Per velocizzare l'erogazione dei rimborsi fiscali, l'Agenzia delle Entrate sta chiedendo ai contribuenti, attraverso la posta elettronica certificata (Pec) o la posta ordinaria, di comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate in un comunicato. Le persone fisiche interessate da questa nuova tornata di rimborsi fiscali sono oltre 100 mila. Tra queste ci sono coloro che hanno presentato il modello 730 in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare i conguagli (come, per esempio, chi ha perso il lavoro), cui si aggiungono circa 50.000 ...
In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando la domanda di concordato sia stata giudicata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. Pertanto, la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento fino a quando la domanda di concordato sia stata giudicata inammissibile, sia stata revocata l'ammissione alla procedura, la proposta di concordato non sia stata approvata e, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. ...