Comproprietario del muro di confine non vuole pagare riparazione

Accertamento tecnico preventivo, ripartizione spese condominiali












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Il muro di confine (su livelli diversi), in comune con la vicina (livello più basso), deve essere riparato dato che incombe, a mio avviso, pericolo di crollo sulla sottostante strada statale (si sono già staccati dei blocchi trattenuti da una opera provvisionale costruita dieci anni fa).

La vicina dopo avere aderito verbalmente, ora al mio incalzare per formalizzare l’impegno alla contribuzione delle spese non risponde più: ho chiesto ad un amico ingegnere cosa fare e lui mi dice serve perizia giurata e poi avviare A.T.P. tale da convalidare l’esecuzione dei lavori da parte mia (considerando il silenzio della vicina come diniego).

Mi chiedo: posso successivamente ad ATP entrare ANCHE nella proprietà della vicina per eseguire i lavori o serve Ingiunzione Tribunale (se così quand’è che faccio i lavori tali da evitare cadute blocchi sulla Statale? e quindi ritrovarsi in magistratura?).

Il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni (nella fattispecie il muro di confine) anticipate da un condomino (inteso come comproprietario del bene comune) è disciplinato dall’articolo 1134 del codice civile.

Secondo l’articolo 1134 del codice civile il soggetto che abbia sostenuto spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso salvo che si tratti di spesa urgente, che non possa essere, cioè, rinviata senza pregiudizio o pericolo per le parti comuni.

Per stabilire l’indifferibilità degli interventi è necessario chiedere al giudice (con il supporto di un avvocato) un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex articolo 696 del codice di procedura civile notificando il ricorso alla controparte: in sostanza, chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere che sia disposto un Accertamento Tecnico Preventivo o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente del tribunale, nomina il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e fissa la data dell’inizio delle operazioni. Si ricorre ad ATP, come nella fattispecie, per rimuovere la situazione di pregiudizio, di pericolo o di inutilizzabilità provocata da un dato evento.

Per affiancare il CTU nominato dal giudice nelle operazioni è necessario affidarsi ad un professionista di fiducia (consulente tecnico di parte). Meglio se il consulente tecnico di parte redige una perizia giurata indicando gli interventi ritenuti necessari ed indifferibili ed elaborando anche un computo metrico estimativo relativo ai singoli interventi elencati nella perizia giurata.

Sulla base della stessa perizia giurata e del computo metrico estimativo redatto dal professionista, il ricorrente che intenda avviare i lavori, deve procurarsi un certo numero di preventivi di spesa (almeno tre) redatti da società operanti nel settore e comunque iscritte al registro imprese che siano conformi e confrontabili con il computo metrico elaborato dal professionista. Il materiale tutto costituirà memoria tecnica di parte da consegnare al CTU.

Il giudice, se accoglie il ricorso, emette ordinanza, previa audizione delle parti. E, a questo punto, la controparte non potrà rifiutarsi di far eseguire i lavori al ricorrente.

Ciò fatto chi intenda avviare i lavori sulle parti comuni deve notificare all’altro soggetto comproprietario, con raccomandata AR, l’ordinanza giudiziale, la perizia giurata, il computo metrico estimativo e i preventivi di spesa, diffidandolo, nel contempo, a consentire l’accesso alla parti comuni su cui intervenire, come da ordinanza del giudice, e a fornire il contributo quota parte (50% della spesa preventivata economicamente più conveniente, nonché delle spese giudiziali e peritali) necessario per l’avvio delle opere, minacciando, nel caso di mancata adesione entro una specifica data, di citazione in tribunale per il rimborso del 50% dovuto rispetto all’importo complessivo anticipato, con aggravio di ulteriori spese legali ed interessi di ritardato pagamento.

Una volta effettuati i lavori sulle parti comuni, assegnati all’impresa che ha presentato il preventivo economicamente più conveniente, con fatture a consuntivo e corrispettivi trasferiti rigorosamente con bonifici parlanti, che diano conto dei pagamenti effettuati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, chi ha anticipato le spese potrà convenire in giudizio la controparte inadempiente per ottenere il ristoro della metà di quanto anticipato (comprensivo delle spese giudiziali e peritali).

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22 Maggio 2019 · Simone di Saintjust

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