Composizione nucleo familiare ai fini ISEE per ANF (Assegno per il Nucleo Familiare)





Assegno per il nucleo familiare e assegno familiare





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Una signora albanese, mia vicina, con due figli minorenni a lei affidati, prima residenti in Albania presso i nonni materni e da settembre 2018 conviventi con la madre con domanda di ricongiungimento familiare, divorziata in Albania e risposata da 5 anni in italia, vorrebbe fare domanda all’INPS per ottenere gli assegni familiari.

Per il calcolo ISEE, al suo reddito dovrebbe aggiungere quello dell’attuale marito o quello, inesistente, del primo che risiede in Albania ma dal quale è stato richiesto il consenso perché i figli venissero in Italia?

Com’è noto, il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.

Per il diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare non si prende in considerazione il nucleo familiare ai fini ISEE. Il nucleo familiare è composto esclusivamente dall’avente diritto, dal coniuge e dai figli minori (anche altri familiari possono rientrarvi, ma nel contesto descritto nel quesito, non è di interesse dissertare sulla questione). I lavoratori extracomunitari (quali, attualmente, quelli albanesi) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia: è, dunque, necessario che i due figli minori della signora albanese risiedano in Italia.

I redditi percepiti dal nucleo familiare (composto, come abbiamo accennato, da soggetto avente diritto, coniuge dell’avente diritto e figli) da considerare, sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Per la determinazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare, devono essere considerati i redditi dichiarati nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, i redditi da dichiarare sono quelli percepiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.

Le tabelle indicanti importo dell’assegno per reddito complessivo del nucleo familiare e sua composizione sono indicate nel documento (foglio excel) scaricabile a questo link.

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2 Maggio 2019 · Chiara Nicolai

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