Rinuncia all’eredità del debitore e bene rinunciato concesso successivamente al debitore in comodato – Si può fare?

Rinuncia all'eredità del debitore e bene rinunciato concesso successivamente al debitore in comodato - Si può fare?


DOMANDA

Svolgo un attività commerciale in una struttura che appartiene a mio padre: il giorno in cui dovessi ereditare tale struttura essa sarebbe aggredibile da ipotetici creditori. Se io rinuncio a questa eredità lasciandola ad un altro parente e costui successivamente mi concedesse il comodato d’uso gratuito, registrandolo regolarmente, il locale commerciale sarebbe comunque aggredibile da parte di ipotetici creditori?


RISPOSTA

Se il disegno che lei ha immaginato le riesce, nessun creditore potrà aggredire il bene di proprietà del comodante per debiti accumulati del comodatario.
Bisogna tuttavia ricordare che, ai sensi dell’articolo 524 del codice civile, se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
La norma è stata scritta proprio per contrastare il disegno del chiamato all’eredità che, oberato di debiti, potrebbe essere indotto a rinunciare all’eredità sapendo che questa si devolverebbe, poi, a suoi stretti familiari. Ciò consentirebbe al rinunciante di conseguire un vantaggio, seppur indiretto, in danno delle ragioni dei suoi creditori.



9 Marzo 2021 - Michelozzo Marra


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