Conviene iscrivere ipoteca giudiziale sulla casa del debitore per un credito insoddisfatto di 1.600 euro?





La legge, in generale, non condiziona all’importo della debenza la possibilità del creditore di agire con azioni cautelari e/o esecutive





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Un mio cliente (partita iva con ditta individuale), mi deve mille e 600 euro: ha chiuso l’ attività, non ha un reddito fisso, ha un conto corrente (presumo a zero), ed ha una casa del valore di 400 mila euro che ha ereditato.

Come posso procedere? Ho letto che per debiti sproporzionati al valore della casa non si può mettere ipoteca. Ma comunque, mi converrebbe?

Naturalmente, non possiamo entrare nel merito della convenienza di avviare un’azione cautelare (iscrizione di ipoteca) e/o esecutiva (espropriazione immobiliare) quando il debitore possiede un immobile che si presume non già gravato da ipoteca e il cui valore commerciale copre ampiamente il credito azionato anche nell’ipotesi peggiore di importo di aggiudicazione da parte di terzi in un’asta pubblica. I fattori che entrano in gioco nella questione sono, infatti, di tipo esclusivamente soggettivo comprendendo:

a) l’onerosità dell’investimento iniziale da sostenere anche considerando che le spese legali sostenute dal creditore procedente vanno ad aumentare l’entità del credito azionato,
b) i tempi lunghi di attesa per fruire dei ritorni dell’investimento in quanto condizionati dalle procedure giudiziali finalizzate ad ottenere l’iscrizione ipotecaria e o l’assegnazione del ricavato di una espropriazione immobiliare,
c) l’esigenza di evitare che nel settore commerciale di operatività del creditore e del debitore si sparga la voce che si possa non soddisfare quello specifico creditore impunemente, senza pagare pegno – della serie punirne uno per educarne 100.

Noi possiamo solo aggiungere che la legge, in generale, non condiziona all’importo della debenza la possibilità del creditore di agire con azioni cautelari e/o esecutive: in pratica anche per un debito di un solo centesimo di euro documentato ed esigibile, il creditore insoddisfatto può decidere di iscrivere ipoteca o addirittura espropriare la casa del debitore, previo l’ottenimento di un decreto ingiuntivo rimasto successivamente non ottemperato nei termini.

In ambito esattoriale, vale a dire per i crediti che la Pubblica Amministrazione vanta nei confronti dei propri cittadini, invece, lo Stato, in quanto creditore, ha deciso che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, non possa procedere con azioni finalizzate all’iscrizione ipotecaria per crediti non superiori ai 20 mila euro e che non possa avviare azioni esecutive finalizzate all’espropriazione della casa del debitore se questi risiede nell’immobile e se non risulta proprietario di altri immobili. In più è stato deciso che per debiti esattoriali non superiori a 120 mila euro una seconda casa non possa essere venduta all’asta. Si tratta, tuttavia, di limitazioni che non valgono nell’ambito dei rapporti commerciali fra professionisti e imprese.

Va anche detto che già la sola notifica del decreto ingiuntivo potrebbe indurre il debitore inadempiente a saldare il dovuto prima che l’azione legale del creditore giunga alle estreme conseguenze.

Il suggerimento finale che possiamo dare è, allora, quello di rivolgersi ad un avvocato specializzato nel settore del recupero crediti allo scopo di ottenere un preventivo di massima per gli onorari da corrispondere nell’azione legale di recupero crediti ritenuta più efficace ed incisiva (iscrizione di ipoteca e/o espropriazione immobiliare) e per valutarne successivamente la convenienza in base alle considerazioni svolte all’inizio di questa risposta.

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10 Ottobre 2022 · Annapaola Ferri

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