Prescrizione della Collazione e dell’Azione di Riduzione





La collazione non si prescrive - L'azione di riduzione del legittimario leso si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione





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Devo chiedere di inserire in collazione alcuni affitti percepiti da un erede da 15 anni al posto del de cuius, unico proprietario del bene affittatato che non compariva però sul contratto di locazione del suo bene, ma come locatore vi era solo l’erede. Di quanti anni posso andare indietro per chiedere la collazione di una donazione fatta in vita?

Io non ho citato mio fratello per chiedere la riduzione ma lui mi vuole citare adducendo che sia stata lesa la sua legittima per un legato a me lasciato, io mi devo solo difendere chiedendo la collazione. In pratica la mia ulteriore domanda è: posso chiedere nel giudizio di inserire in collazione dei bene a lui donati in vita anche se non sono io che domando l’azione di riduzione?

La collazione non ha termini di prescrizione, nel senso che riguarda tutti i beni donati, in vita, dal de cuius ad un legittimario (coniugi, figli, discendenti subentrati per rappresentazione e ascendenti – articolo 536 del codice civile) e i legati disposti con il testamento.

L’obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti (dai legittimari) indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire (Corte di cassazione 8510/2018).

Quindi, le donazioni effettuate in vita dal de cuius e i legati disposti per testamento, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione (articolo 555 codice civile). L’azione di riduzione delle quote di eredità dei coeredi può essere avviata dal legittimario che ritiene lesa la propria quota di legittima entro dieci anni dal decesso (entro dieci anni dall’apertura della successione, che, più correttamente, può verificarsi anche successivamente al decesso del de cuius, nel momento in cui il legittimario viene a conoscenza dell’avvenuto decesso).

Attenzione: solo un legittimario, chiedendo al giudice la riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, può avvalersi della collazione a cui possono essere chiamati gli altri eredi legittimari per una equa distribuzione dell’eredità. All’infuori dell’azione di riduzione mossa da un erede, nessuno può interferire con eventuali donazioni effettuate dal de cuius ad un legittimario.

L’azione di riduzione della quota di legittima avviata del coerede, dovrà necessariamente essere collegata a collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius e dei legati disposti per testamento a favore dei legittimari, in modo che venga calcolato l’effettivo valore dell’eredità e, quindi, la corretta quota disponibile al de cuius.

In quella occasione, qualora il coerede che ha avviato azione di riduzione “dimenticasse” di indicare la donazione da lui beneficiata, il coerede convenuto nel giudizio potrà incidentalmente produrre la documentazione probante affinché la donazione beneficiata dalla parte attrice venga inclusa nel calcolo della quota disponibile al de cuius per le donazioni effettuate in vita e per i legati testamentari.

In pratica, maggiore risulterà essere la quota disponibile al de cuius, maggiore sarà la possibilità che il legato resti indenne a seguito dell’azione di riduzione.

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19 Marzo 2023 · Annapaola Ferri

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