Eredità e successione – Collazione e azione di riduzione » Differenze

Poiché la collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con donazioni, essa può raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzati attraverso tali atti, senza necessità del ricorso alla tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima.

Tuttavia l'eventualità che la collazione, tramite il rientro del bene donato nella massa da dividere, possa sortire l'effetto di porre rimedio a una lesione di legittima non significa che la collazione debba essere intesa come strumento per reintegrare la legittima.

Infatti non tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius sono soggette a collazione, ma solo quelle a favore del coniuge e del discendente.

Inoltre, in base all'articolo 559 del codice civile le donazioni (non soggette a collazione) non si riducono proporzionalmente come le disposizioni testamentarie, ma cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale norma consente al legittimario di aggredire la donazione meno recente solo quando la riduzione della donazione più recente non sia stata sufficiente a reintegrare la quota riservata al legittimario.

Nella riunione fittizia (in quanto diretta a ricostruire l’intero patrimonio del de cuius, che la legge considera come termine di riferimento per la determinazione della quota disponibile e di riflesso per quella delle quote di riserva) rientrano anche le donazioni dissimulate con atti di vendita.

L'erede legittimario può proporre contestualmente all’azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso

Queste le indicazioni di diritto fornite dalla Corte di cassazione con la sentenza 12317/2019.

12 Maggio 2019 · Annapaola Ferri




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4 risposte a “Eredità e successione – Collazione e azione di riduzione » Differenze”

  1. Anonimo ha detto:

    Buonasera. Chiedo scusa se ripropongo la stessa domanda ma avevo dimenticato che questa è la seconda udienza, la quale il Giudice ha proposto alla controparte di accettare una determinata somma, che è stata rifiutata. Il Giudice ha rinviato l’udienza di altri 8 mesi e non ha concesso la cosiddetta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo; pertanto nessuna somma può allo stato essere pretesa dalla controparte .

    • Come già riferitole, rischia che la controparte chieda ed ottenga dal giudice la revocatoria dell’atto di donazione ex articolo 2901 del codice civile. La circostanza che il giudice non abbia concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è irrilevante, dal momento che in tema di azione revocatoria, l’articolo 2901 del codice civile accoglie una nozione lata di credito, di talché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso è idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito) l’insorgere della qualità di creditore che abilita l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria contro l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5618/2017).

  2. Anonimo ha detto:

    Salve.
    Vorrei fare anche per cautelarmi, un atto di donazione a mia figlia. Donare sia l’appartamento dove abitiamo che i locali di un negozio commerciale. Mi figlia è minore di anni 17.
    La domanda è questa: Sono in causa con una ditta, la quale ha emesso decreto ingiuntivo da me opposto. Opposizione accettata. Abbiamo accettato la decisione del Giudice, di versare l’importo stabilito , ma la controparte non ha accettato. Il Giudice allora ha rinviato l’udienza di 8 mesi. In questo lasso di tempo, vorremmo fare la donazione e dopo, riproporre alla prossima udienza il pagamento alla controparte. E’ fattibile la mia richiesta?
    Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito (leggasi donazione dell’immobile alla figlia) successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

      Quello sopra esposto è il contenuto dell’articolo 2929 bis del codice civile, secondo il quale il creditore può pignorare il bene donato a sua figlia senza neanche attendere l’esito di una eventuale azione revocatoria per la dichiarazione di inefficacia della donazione ex articolo 2901 del codice civile.

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