Spulciando nei vostri archivi ho trovato un articolo (la donazione nascosta sotto forma di vendita), per il quale vorrei una spiegazione: allo scopo di eludere l’azione di restituzione da parte dei legittimari, il donante può decidere di fingere una vendita con uno degli eredi. Nel caso di vendita gli eredi non potrebbero fare nulla dopo la morte del venditore.
È possibile fare opposizione solo nel caso in cui si dia prova che il contratto sia stato simulato. Il soggetto che desse prova della simulazione e della lesione dei suoi diritti, avrebbe cinque anni di tempo per impugnare la simulazione. La mia domanda é: DALLA DATA DELLA VENDITA O DALLA MORTE DEL DONANTE/VENDITORE?
I contenuti da lei riportati non provengono sicuramente dai nostri archivi: abbiamo trattato la questione da lei sollevata in questo articolo, in cui è stato evidenziato che il termine decennale (e non quinquennale) di prescrizione dell’azione di simulazione decorre dal momento dell’apertura della successione, perché soltanto in tale momento si concretizza l’ipotizzata lesione della quota di riserva del legittimario.
13 Settembre 2021 · Annapaola Ferri
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