DOMANDA
In merito al post precedente, nel momento in cui avrò bisogno della DSU ISEEU i miei avranno ottenuto certamente l’omologa (dovrebbe arrivare in questo mese). Mi pare di capire, mi corregga se sbaglio, che non è corretto che mio padre porti in detrazione integralmente le mie spese (anche se da lui sostenute), sarebbe corretto il 50%? Questo anche se mia madre non sostiene le spese e non ha comunque modo di detrarle perchè casalinga?
Se ci fosse un accordo tra loro, sarebbe corretto?
RISPOSTA
Lei scrive che sua madre è casalinga, per cui non credo che il giudice possa omologare un accordo consensuale che non contempli un assegno di mantenimento per la figlia, studentessa, e per il coniuge che non percepisce redditi da lavoro.
L’assegno di mantenimento costituisce reddito da dichiarare per il coniuge beneficiario e potrebbe essere capiente per detrazioni, almeno in percentuale.
Tanto premesso, almeno per quanto riguarda il carico fiscale dello studente, la norma è questa In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
Dunque, suo padre può continuare a detrarre il 100% del carico fiscale per la figlia studentessa. Naturalmente, con questa opzione, sua madre non potrà fruire della detrazione per la figlia a carico, e, come già ribadito nel post precedente, va anche considerato che l’importo a detrazione per figli a carico decresce con l’aumentare del reddito.
Oltre alla detrazione per figli a carico, chi percepisce reddito (anche come assegno di mantenimento in seguito a separazione o divorzio) può detrarre in misura percentuale (generalmente il 19%) le spese sostenute per i propri figli, in particolare per lo studio (tasse scolastiche ed universitarie) o per cure mediche (dentista, medicinali, interventi chirurgici, analisi cliniche).
In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute [quindi anche al 100% al padre, ndr].
Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.
Quanto riportato rappresenta la teoria: in realtà, se la detrazione per le spese mediche e di studio non vengono ripartite al 50% fra i genitori, si rischia di subire accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate.
Per evitare il problema, una volta stabilito che le spese mediche e per lo studio graveranno su uno solo dei due genitori separati, è opportuno regolare chiaramente questo aspetto nell’accordo di separazione.
15 Febbraio 2020 - Giorgio Valli