Comunione ereditaria e pagamento dell’IMU sui beni immobili in comunione





Dal decesso del de cuius, fino alla divisione ereditaria, al versamento dei tributi in scadenza per i beni ereditari è tenuta la comunione ereditaria





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La questione riguarda un immobile ereditato da quattro fratelli nel 2015: uno dei fratelli, in fase di successione, chiede futura assegnazione della casa e, nel frattempo, in attesa della divisione, ne fa la sua abitazione principale.

L’Atto di Divisione viene però stipulato dopo sei anni, nel 2021. Con l’Atto di Divisione la casa viene assegnata, come previsto, al fratello che la desiderava, tramite scambio di conguaglio agli altri fratelli co-eredi (dato che gli altri beni in comunione erano di valore inferiore).

Leggo che la divisione ha effetto retroattivo, ovvero la legge considera che i beni (precedentemente in comunione) non siano mai stati in comunione tra gli eredi, ma di esclusiva titolarità di uno solo di essi dal momento dell’apertura della successione, e non da quando la divisione è stata realmente effettuata (art. 757 cod. civ.).

Chiedo: tale effetto retroattivo è da considerarsi anche a livello fiscale? A chi tocca la tassa I.M.U. riguardante il periodo intercorso tra la data del decesso del genitore (2015) e la data di scioglimento della comunione e di divisione dei beni ereditari (2021)?

Se ci sono arretrati IMU non versati relativi al periodo intercorso tra la data del decesso e la data di divisione dei beni ereditari, chi deve pagarli? Il Comune può ora, dopo Divisione, richiedere a tutti i co-eredi il pagamento degli arretrati IMU relativi al periodo in cui sussisteva la comunione dei beni?

Se gli arretrati IMU di tale periodo toccano all’erede al quale venne assegnata la casa in sede di Divisione, gli “ex comproprietari” (i quali teoricamente non hanno mai ereditato quel bene) hanno diritto a richiedere risarcimento sulle tasse IMU versate tra la data del decesso e la data della divisione?

Ringrazio moltissimo per aiuto eventuale.

I beni ereditati dai chiamati che hanno accettato l’eredità, fanno parte di una comunione, la cosiddetta comunione ereditaria: i comunisti (tutti i chiamati che hanno accettato l’eredità diventando eredi), fino al momento in cui avviene la divisione dell’eredità (e il contestuale scioglimento della comunione ereditaria), sono debitori, illimitati e solidali, per i tributi dovuti in base al possesso, in comunione, di un qualsiasi bene ereditario, indipendentemente dalla effettiva (e successiva) divisione ed assegnazione ereditaria.

In pratica, il debito arretrato per tributi (quali IMU e TARI) costituisce un’obbligazioni solidale. Bisogna considerare, infatti, che la decadenza di tributi locali come l’IMU o la TARI è quinquennale. E’ possibile, pertanto, che la Pubblica Amministrazione (PA) competente sia costretta, per evitare la decadenza del diritto di esigere il tributo evaso, a notificare l’accertamento di evasione tributaria prima che la divisione ereditaria venga effettuata fra gli eredi, prima cioè che la PA sia in grado di individuare i singoli proprietari obbligati al pagamento dei tributi.

L’articolo 1292 del codice civile regola l’obbligazione solidale: l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati, tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

In altre parole, l’agente della riscossione, locale o nazionale, a cui viene affidato dalla PA creditrice il recupero coattivo dei tributi evasi, notifica le ingiunzioni di pagamento a tutti i comunisti e, in caso di inadempimento, promuove azioni esecutive – finalizzate a recuperare l’importo complessivo dovuto dai comunisti e non versato alla scadenza, gravato da interessi legali, e sanzioni – nei confronti degli eredi maggiormente e più facilmente escutibili.

Poi saranno gli eredi stessi a compensare fra loro, in quote proporzionali al valore dell’eredità divisa (anche attraverso azioni legali di restituzione), quanto versato per i tributi dovuti a cui la comunione ereditaria non ha adempiuto tempestivamente. La PA non entrerà in un eventuale contenzioso fra gli eredi, ma pretenderà il versamento dei tributi arretrati in base alle normative che regolano la responsabilità, illimitata e solidale, per gli obblighi tributari, prevista, da codice civile e giurisprudenza di legittimità, per i beni detenuti in comunione.

Insomma, fino a quando non viene effettuata la divisione dei beni, con il contestuale ed automatico scioglimento della comunione ereditaria, questa è tenuta a versare, rigorosamente alle rispettive scadenze, i tributi dovuti per la detenzione dei beni ereditati. Qualora ciò non avvenisse la PA sceglierà fra i comunisti, a cui è stata notificata l’ingiunzione di pagamento, i debitori da escutere in base alla facilità di escussione del debito.

Va da se che, qualora la fase di riscossione coattiva risultasse successiva alla divisione ereditaria, il concessionario incaricato del recupero dell’evasione tributaria tenterà di accollare al proprietario del bene ( appartenuto alla comunione ereditaria e con la divisione attribuito al singolo comunista erede) anche i tributi, non versati alla scadenza dalla comunione ereditaria (naturalmente gravati da sanzioni e interessi legali) fermo restando, tuttavia, che per la riscossione dei cosiddetti “arretrati” valgono i principi giuridici del debito solidale appena sopra richiamati.

Infine, non avendo proceduto tempestivamente alla divisione ereditaria, l’IMU sarà dovuta, per il periodo antecedente alla divisione ereditaria e quindi allo scioglimento della comunione ereditaria, anche per l’immobile adibito ad abitazione principale da uno dei comunisti.

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18 Giugno 2023 · Giorgio Valli

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