Come facilitare alla banca creditrice l’esproprio della casa del debitore?

Ipoteca Equitalia o ADER, ipoteca legale, rinuncia eredità












Mio suocero è deceduto lasciando mia suocera in una situazione disastrosa: mi concentro sulla casa, questa la situazione:
– Unica abitazione di mia suocera che ha residenza (quindi, se ho capito bene da altri casi, equitalia non può metterla all’asta);
– Casa in divisione dei beni (50% a ciascuno dei miei suoceri);
– Ipoteca relativa al mutuo sul 100% della casa (assicurazione non paga in seguito alla morte di mio suocero in quanto risultano insolute le ultime rate, residuo 25% del valore della casa);
– 2.a Ipoteca di Equitalia sul 50% della casa intestata a mio suocero (per un valore più del valore commerciale).

Visti i debiti ereditati, mia suocera e le 2 figlie hanno fatto rinuncia eredità, il 25% attualmente è in carico alle mie figlie che sono minori (che entro i 10 anni non arriveranno alla maggiore età ) il restante 25% vacante in attesa che anche altri eredi facciano rinuncia.

Domanda: io vorrei far mandare la casa all’asta dalla banca (visto che Equitalia non può farlo) ma è possibile anche se il 50% della casa non è ancora stato assegnato come eredità?

Equitalia potrebbe opporsi?

Alternativa potrebbe essere trovare accordo con Banca ed Equitalia per acquistare casa senza passare dall’asta, considerando che il 50% è ancora vacante?

Senza entrare nel merito dei motivi per cui ha operato la scelta di far espropriare la casa in cui vive sua suocera, per assecondare tale scelta basterà, forse, ricordare che, per quanto dispone il codice civile (articolo 524 – impugnazione della rinunzia da parte dei creditori) i creditori dei chiamati all’eredità che abbiano rinunciato, possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma nondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l’eredità in sostituzione del debitore chiamato (e rinunciante).

Ora, focalizziamo l’attenzione sul mutuo ipotecario erogato dalla banca e supponiamo che gli altri chiamati rinuncino all’eredità e sua suocera accetti con beneficio di inventario, diventando, automaticamente, l’unica erede dell’intero 50% del cespite lasciato in eredità dal coniuge defunto.

Una successiva rinuncia all’eredità da parte di sua suocera la porrebbe nella condizione di essere debitrice della banca (in quanto proprietaria del 50% dell’immobile) e al contempo rinunciataria all’eredità rappresentata dal 50% dell’immobile lasciato dal coniuge debitore. Quindi nelle condizioni di applicazione dell’articolo 524 del codice civile (suocera debitrice e rinunciante, banca creditrice).

La banca potrebbe, volendo, diventare proprietaria dell’intero immobile ex codice civile. L’adesione da parte della banca ad una proposta in tal senso formulata da sua suocera dipenderà, naturalmente, dal valore commerciale dell’immobile di cui si discute, dall’entita del debito che l’ipoteca garantisce ai creditori per i quali agisce Equitalia (e che la banca sarebbe chiamata poi a rimborsare) nonché dall’importo del capitale residuo del mutuo erogato dalla stessa banca. La soluzione avrebbe, comunque, il vantaggio di fornire una opzione di espropriazione (e di annullamento del debito) semplice nell’attuazione, economica nei costi e rapida nei tempi.

Non sarebbe di ostacolo la circostanza, da lei riferita, circa l’avvenuta rinuncia all’eredità da parte della suocera: infatti, l’articolo 525 del codice civile (revoca della rinuncia all’eredità) dispone che fino a quando il diritto di accettare l’eredità (decorso il termine decennale, ndr) non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.

[ ... leggi tutto » ]

19 Ottobre 2016 · Simonetta Folliero