Cartella Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) con generica indicazione di violazione del codice della strada

La cartella esattoriale fa riferimento all’atto presupposto che ha originato la pretesa (contravvenzione al Codice della strada) ex legge 689/91


DOMANDA

Vorrei chiedervi una consulenza in merito ad una cartella notificatami 35 giorni fa, mittente Agenzia delle Entrate Riscossione, ente che ha emesso il ruolo: Prefettura di Salerno.
Nella cartella si fa riferimento ad una iscrizione a ruolo a seguito di, cito testualmente:
1) “Contrav. codice strada legge 689/81 i=prefettura b=erario-Tesoreria Prov. le Stato”;
2) “Contrav. cod. strada rec. sp. legge 689/81 i=poliz. strad. prefet. b=erario-Tesor. Prov. Stato”;
3) “Contrav. codice strada magg. legge 689/81 i=prefettura b=erario-Tesoreria Prov. le Stato”.
Con annessi codici tributi 1) 5010; 2) 5367; 3) 5011.
A questo punto, precisando che in nessuna sezione della cartella è possibile apprendere a quale violazione del codice della strada ci si riferisce, nemmeno con generico riferimento all’articolo, né tanto meno leggo alcun riferimento a verbali già elevati o notificati, chiedo:
E’ legittima tale intimazione ad adempiere, in cui si fa riferimento solo al ruolo N. 2015/codice del ruolo?
Per maggiore precisione aggiungo che il ruolo è stato reso esecutivo in data 09-04-2022 ed è indicato: ruolo ordinario.


RISPOSTA

Siamo in presenza di una cartella esattoriale per una contravvenzione al Codice della strada elevata da agenti della polizia stradale, ragion per cui l’ente per il quale Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) agisce è la Prefettura.
La cartella esattoriale fa riferimento all’atto presupposto che ha originato la pretesa (contravvenzione al Codice della strada secondo quanto previsto dalla legge 689/91 evidentemente non pagata): ciò è sufficiente in quanto il verbale di multa (che dovrebbe essere già stato notificato al trasgressore) va richiesto, con accesso agli atti, all’ente creditore che ha trasmesso il ruolo all’esattore, vale a dire la Prefettura.
Vengono poi analiticamente dettagliati le singole voci della pretesa: contravvenzione, recupero spese (rec. sp. ), maggiorazioni semestrali (magg. ) ovvero gli interessi che si pagano quando non si adempie per tempo al versamento della sanzione amministrativa.
A questo punto non resta altro da fare che richiedere alla Prefettura copia del verbale di multa nonché la documentazione attestante la corretta notifica del verbale (relata di notifica) per poi verificare i motivi della mancata consegna dell’atto al trasgressore, la possibile decadenza della possibilità di pretendere la riscossione in relazione alla data in cui è stata rilevata la presunta infrazione, ed eventualmente procedere per contestare la cartella esattoriale in ragione dell’eventuale accertata omessa notifica del verbale di multa (ex articolo 615 cpc).


3 Ottobre 2024 - Paolo Rastelli


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