Cartella di pagamento e impugnazione nel merito

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E’ stato notificata una cartella di pagamento per omessa dichiarazione IMU: siccome nè la dichiarazione andava fatta, nè l’IMU andava pagato perchè era stata debitamente presentato il tutto e non andava pagato perchè nel caso di specie era fabbricato rurale, mi chiedo se la cartella di pagamento si possa impugnare anche nel merito per difetto ab origine?

Se non è stato preventivamente notificato dal Comune un avviso di accertamento per l’omesso pagamento dell’IMU (cosa che si può facilmente verificare con accesso agli atti presso l’ufficio comunale preposto alla riscossione coattiva dell’imposta municipale unica), la cartella esattoriale può essere efficacemente contestata innanzi al giudice della Commissione Tributaria Provinciale (CTP).

Prima di adire il giudice tributario, tuttavia vale la pena esperire un ricorso amministrativo in autotutela al comune creditore presentando una istanza in cui vengono rappresentate le motivazioni per cui il contribuente ritiene che l’imposta non sia dovuta.

Con la precauzione che, poichè la presentazione di un ricorso amministrativo in autotutela non sospende il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento per impugnarla in CTP, bisogna essere pronti, qualora il creditore non rispondesse o riaffermasse il diritto al pagamento dell’imposta, a procedere per vie legali.

Il ricorso amministrativo in autotutela è l’unica strada percorribile qualora l’avviso di accertamento fosse stato correttamente notificato e il destinatario fosse rimasto inerte alla pretesa.

Tornando al ricorso giudiziale, nulla toglie che in sede di mediazione obbligatoria, il Comune non rinunci alla pretesa (evitando in tal modo la condanna in CTP a spese giudiziali più rilevanti da rifondere al ricorrente vittorioso).

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18 Gennaio 2019 · Paolo Rastelli