Meccanismi di pignoramento dello stipendio per debiti di natura diversa – Concorso del pignoramento dello stipendio e del conto corrente dove viene accreditato lo stipendio

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Ho subito il pignoramento del quinto dello stipendio alla fonte per un debito ordinario: qualche giorno fa ho ricevuto un’altro atto di pignoramento, sempre presso il datore di lavoro, per debiti esattoriali, di 1/10, che è stato respinto dall’azienda in quanto essa sostiene che il creditore dovrebbe accodarsi; ma in realtà, trattandosi di debiti di natura diversa dovrebbero concorrere fino a un massimo della metà dello stipendio?

Altro quesito: se l’agenzia riscossioni o un’altra banca tentassero di pignorare invece il conto corrente, dovrebbero ex lege, farlo per 1/5 totale, tenendo conto del pignoramento già in corso (capienza residua) detraendolo dallo stipendio netto,nell’importo versatomi in banca? So che la normativa lascia spazio a interpretazioni estensive circa il quinto pignorabile presso il datore di lavoro e in banca, arrivando di fatto a pignorare, a seconda dell’orientamento seguito, i due quinti totale.

Ultimo quesito: il conto sul quale confluisce lo stipendio o la pensione non deve essere utilizzato per pagare utente varie o per versare bonifici di altra natura fin dall’apertura o dal mese in cui il creditore decide di aggredirlo? Ho un conto da dieci anni con una banca,che utilizzo per pagare le utenze e versare le rate di un prestito contratto con la stessa da tre anni; il mio dubbio e’ se devo dimostrare di utilizzare il conto, fin dalla sua stipula, per l’accredito dello stipendio, o viceversa potrei tutelarmi semplicemente eliminando, fin da ora, tutte le voci citate, compresa la rata del prestito contratto con la mia banca?

I creditori possono pignorare al debitore inadempiente e lavoratore dipendente il 20% al massimo dello stipendio (considerato al netto degli oneri fiscali e contributivi, nonchè al lordo di eventuali cessioni del quinto in corso) per debiti di natura ordinaria (prestiti non rimborsati, affidamenti bancari non coperti, assegni scoperti, cambiali non onorate, risarcimento danni a favore di persone fisiche).

I creditori possono pignorare al debitore inadempiente e lavoratore dipendente il 20% al massimo dello stipendio (considerato al netto degli oneri fiscali e contributivi, nonchè al lordo di eventuali cessioni del quinto in corso) per debiti di natura esattoriale (in pratica tutti i debiti verso la Pubblica Amministrazione per cui agiscono Agenzia delle Entrate – Riscossione e/o i concessionari della riscossione su base locale).

In totale, per debiti ordinari ed esattoriali il massimo prelevabile è il 40% della retribuzione mensile al netto degli oneri fiscali e contributivi (e al lordo della rata di rimborso di una cessione del quinto – ma in tale ipotesi entrano in gioco ulteriori limitazioni).

Infatti, per pignoramenti riconducibili a crediti di natura alimentare (assegni di mantenimento al coniuge separato, assegno divorzile all’ex coniuge, assegno di mantenimento ai figli e contributo, obbligo di prestare gli alimenti ai familiari indigenti ex articolo 433 del codice civile), in concorso con pignoramenti riconducibili a crediti ordinari ed esattoriali e a cessioni del quinto non si può superare il 50% dello stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi.

L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che lo stipendio accreditato in conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possa essere pignorato solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (in pratica, al momento in cui scriviamo, per l’importo eccedente 1360 euro). Il triplo dell’assegno sociale è considerato impignorabile per lo stipendio che affluisce sul conto corrente del debitore.

Fino all’entrata in vigore del decreto legge 83/2015, nell’articolo 545 del codice di procedura civile non esisteva la norma che attualmente sancisce l’impignorabilità di un importo pari al triplo dell’assegno sociale per lo stipendio accreditato in conto corrente.

Per tale motivo si consigliava al debitore di utilizzare il conto corrente indicato al datore di lavoro per l’accredito dello stipendio esclusivamente per questo scopo: era l’unico modo per poter ricorrere al giudice delle esecuzioni per dimostrare il doppio pignoramento operato dal creditore sullo stipendio (diretto presso il datore di lavoro e indiretto dopo l’accredito del residuo in occasione del pignoramento del conto corrente). In questo modo, nessuno poteva contestare che quanto disponibile in conto corrente non poteva ricondursi allo stipendio già pignorato alla fonte. Oggi questo accorgimento, per quanto fin qui esposto, non è più necessario.

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23 Agosto 2018 · Ornella De Bellis

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