Cancellazione del pignoramento per inefficacia e revoca della rinuncia all’eredità

Il pignoramento immobiliare perde efficacia quando dalla notifica dell’atto al debitore decorrono 45 giorni senza che sia stata chiesta la vendita all'asta


DOMANDA

Per un mutuo non pagato da mio marito ci è stata pignorata la casa che però avendo degli abusi edilizi non è andata all'asta: hanno poi successivamente pignorato il mio stipendio di insegnante.


RISPOSTA

Secondo l'articolo 497 del codice di procedura civile, il pignoramento immobiliare perde efficacia quando dalla notifica dell'atto al debitore sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita dell'immobile: l'articolo 562 del codice di procedura civile dispone poi che se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, può disporre che sia cancellata la trascrizione del pignoramento.



28 Maggio 2023 - Patrizio Oliva


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