DOMANDA
Nel 2017 ho ricevuto un pignoramento presso terzi del quinto pensione da parte della una finanziaria (ossia società che aveva acquistato il debito) che non ero riuscito ad ultimare il rimborso dell’importo poco più di 6 mila euro su 18 mila chiesti: l’importo a debito è stato restituito tramite pignoramento presso il terzo Inps (trasformatosi in oltre 13 mila euro). In seguito, la stessa società ha poi iscritto anche una ipoteca su un immobile di mia proprietà al 50% (l’altro 50% del germano). Nel 2021 il debito è stato regolarmente estinto mediante la trattenuta del quinto su pensione Inps, come di evince dagli statini, cui l’importo prima detratto non è più riportato. Con l’estinzione ho contattato la finanziaria tramite PEC chiedendo la cancellazione dell’ipoteca; mi è stato risposto che ci sono due vie: una tramite un legale da me scelto, con la presenza di un loro delegato al costo di euro 400 più costo del mio notaio oppure con un notaio di loro appoggio. In quest’ultimo caso l’importo era di oltre 1. 800 euro. Ho molto temporeggiato conseguente alla scarsità economica e che, comunque, avendo estinto il debito l’immobile è sempre di mia libera proprietà senza preoccupazioni di rivendicazioni o vendita forzata. Ora, trascorsi circa tre anni, mi è arrivata una lettera da parte della società che aveva acquistato il debito, dove mi viene confermato l’estinzione del debito con liberatoria cui nulla più devo: né ora né mai. Il quesito che ora vorrei porre è questo: con questa liberatoria potrei fare richiesta diretta alla conservatoria (o dove è iscritta l’ipoteca) per la cancellazione dell’ipoteca senza procedere tramite un notaio o come inizialmente proposto dalla detta società proprietaria del debito tramite un loro notaio? Grazie
RISPOSTA
Come è noto, l’ipoteca legale è prevista nei casi in cui la legge attribuisce al creditore il potere di sottoporre i beni a ipoteca, come ad esempio a seguito di un accordo di rateizzazione per un credito insoddisfatto. Il diritto, concesso in questo caso al creditore, non richiede l’accordo del debitore.
La cancellazione dell’ipoteca legale richiede un atto notarile, nel quale il creditore (o il suo legale rappresentante) acconsente alla cancellazione in seguito al pagamento del debito garantito. Successivamente, il notaio provvede alla relativa annotazione nei registri immobiliari.
Quindi è sempre necessario un atto notarile redatto da un notaio di fiducia del debitore adempiente dietro esibizione della liberatoria, o dal notaio proposto dal creditore soddisfatto.
17 Giugno 2024 - Annapaola Ferri
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