Cambiale relativa ad un prestito cambializzato non pagata – Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) e cancellazione del protesto per pagamento entro dodici mesi dalla levata

Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) e cancellazione del protesto per pagamento entro dodici mesi dalla levata


DOMANDA

Pago mensilmente una cambiale di 100 euro: il problema che la mia situazione è veramente critica e la rata di questo mese non riesco a pagarla. Ho provato a chiamare e chiedere se in via eccezionale potevano, almeno per il mese di marzo, farla slittare, ma la risposta è stata NO!!
Purtroppo non ce la faccio: a cosa vado incontro, nel senso, so che verrò sicuramente protestato, ma la mia domanda, mi chiederanno di saldare solo questa rata, o l’intero importo rimanente (ne avrò almeno per 5 anni)? Ed eventualmente quanti giorni passano dal ricevere la bomba a causa del protesto?


RISPOSTA

Se le cambiali sono state emesse in base ad un accordo di rientro da un prestito non rimborsato o comunque costituiscono rate mensili per un finanziamento ricevuto, per poter invocare la decadenza dal beneficio del termine (DBT) e chiedere al debitore il versamento del capitale residuo in un’unica soluzione, devono verificarsi sette ritardi nei pagamenti delle cambiali in scadenza, anche non consecutivi.
Per ora, quindi può stare tranquillo, anche perché il debitore che esegue il pagamento di una cambiale entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti, presentando domanda al Presidente della Camera di Commercio.
Tuttavia questo non vuol dire che la cambiale saltata possa essere pagata quando si vuole entro i 12 mesi decorrenti dalla levata del protesto. Infatti, ogni rata pagata successivamente a quella saltata va a coprire la rata precedentemente non onorata, il che genera un nuovo ritardo per il pagamento della rata corrente, che viene considerata scaduta e non pagata. Insomma lasciando impagata una rata e onorando le successive, si giunge in sei mesi ad accumulare sette ritardi consecutivi, concedendo al creditore la possibilità di notificare la DBT. Il debitore deve al più presto pagare la rata corrente e quella precedentemente saltata per contenere il numero dei ritardi che possano giustificare la notifica di una comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine.


7 Marzo 2021 - Annapaola Ferri

Questo post totalizza 222 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile