Cambiale in bianco a garanzia di un contratto di prestito personale












Ho recentemente stipulato stipulato con una finanziaria un contratto di prestito personale per circa 30 mila euro da restituirsi in 168 rate mensili.

Sebbene non fosse previsto dal contratto, la finanziaria ha preteso che emettessi una cambiale a garanzia del pagamento di tali rate.

Mi chiedo e vi chiedo, è tutto regolare?

A parere dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 3254/13) la richiesta o l’accettazione del rilascio di titoli cambiari in bianco, sia nella data che nell’ammontare, a garanzia dei prestiti erogati, è da ritenersi non conforme ai principi di correttezza e di buona fede cui banche e finanziarie sono tenute ad attenersi nelle proprie relazioni di affari.

Laddove il titolo cambiario sia stato emesso a garanzia delle rate di un finanziamento, sussiste pertanto il pericolo che mediante la sua eventuale circolazione sia limitata la facoltà del debitore di opporre eccezioni fondate sul contratto stipulato con il creditore.

A maggior ragione la prassi adottata dal creditore risulta pregiudizievole per il debitore se si considera che le cambiali valgono come titoli esecutivi ed espongono pertanto colui che le ha emesse al rischio di un immediato avvio della procedura di esecuzione forzata.

In caso di mancato adempimento, il debitore è inoltre assoggettato alla levata del protesto e alla sua pubblicazione nel relativo registro informatico.

Comunque, le disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari espressamente prevedono che il contratto deve riportare tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali e, pertanto, anche l’eventuale emissione di cambiale in bianco da parte del debitore.

Non resta, allora, che presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per esigere la restituzione della cambiale.

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29 Settembre 2015 · Loredana Pavolini