Quando Caio vuole nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l'acquirente di un immobile, si accorda con Tizio, venditore, affinché nell'atto di acquisto figuri Sempronio, prestanome. Colui che acquista effettivamente e si impegna a pagare il prezzo è tuttavia Caio e tutti gli effetti del contratto ricadono su di lui. Si tratta di un contratto simulato di compravendita di immobile con interposizione fittizia di persona (Sempronio). Ora, in tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia (che si ha, come abbiamo detto, quando la proprietà del bene viene simulatamente intestata a persona diversa dall'effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi) può essere addotta mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori. Invece, l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere ...
Comunione ereditaria e pagamento dell'IMU sui beni immobili in comunione [leggi tutto]
La questione riguarda un immobile ereditato da quattro fratelli nel 2015: uno dei fratelli, in fase di successione, chiede futura assegnazione della casa e, nel frattempo, in attesa della divisione, ne fa la sua abitazione principale. L'Atto di Divisione viene però stipulato dopo sei anni, nel 2021. Con l'Atto di Divisione la casa viene assegnata, come previsto, al fratello che la desiderava, tramite scambio di conguaglio agli altri fratelli co-eredi (dato che gli altri beni in comunione erano di valore inferiore). Leggo che la divisione ha effetto retroattivo, ovvero la legge considera che i beni (precedentemente in comunione) non siano mai stati in comunione tra gli eredi, ma di esclusiva titolarità di uno solo di essi dal momento dell'apertura della successione, e non da quando la divisione è stata realmente effettuata (art. 757 cod. civ.). Chiedo: tale effetto retroattivo è da considerarsi anche a livello fiscale? A chi tocca la ...
Mia moglie ha ereditato dal defunto (2003) padre mezza casa e mezzo terreno industriale mentre l'altra metà di essi sono stati ereditati dal defunto (2021) fratello.: mia moglie ha rinunciato all'eredità del fratello. I due fratelli non hanno mai fatto i rispettivi atti di successione dal padre. Sono diventati eredi taciti essendo trascorsi 10 anni dalla morte del padre. Le proprietà di cui sopra sono quindi indivise tra fratelli in parti uguali. Mia moglie, in qualità di proprietaria indivisa di casa e terreno industriale, è tenuta a pagare l'IMU sulla sua metà? Oppure serve necessariamente l'atto notarile di successione con relativo frazionamento catastale per poter procedere al pagamento dell'IMU? ...